Cause tributarie tagliate

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La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza n. 130 con la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 546/1992 nel punto in cui si attribuiscono “alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”. Pertanto, alle Commissioni tributarie non competono le cause che riguardano le sanzioni amministrative che non attengono alla materia fiscale anche se irrogate dagli uffici finanziari, ad esempio le cause in merito a sanzioni sul lavoro irregolare. La Consulta nel pregresso si era già pronunciata in tal senso chiarendo che la giurisdizione tributaria è imprescindibilmente legata alla natura tributaria del rapporto e non può essere ancorata al solo dato formale e soggettivo relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione, come invece aveva fatto intendere la Cassazione che nell’ordinanza 2888 del 2006 attribuiva alla giurisdizione tributaria non solo le controversie di natura fiscale ma anche, in via residuale, le controversie sulle sanzioni irrogate relativamente ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono i tributi ma che siano irrogate dall’organo competente avente natura finanziaria. Di più, nella sentenza n. 64 del 2008 della Corte costituzionale è affermato che l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 45 – Cause tributarie tagliate - Alberici

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