Cause in corso, niente assunzione

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Con l'entrata in vigore del Dl 112/08, è stato introdotto, in materia di contratti a termine, un regime transitorio sull'indennizzo per violazione, da parte del datore, delle norme in materia di apposizione e di proroga dei termini; tale disposizione, in base alla quale il datore è tenuto ad un indennizzo pari all'importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, va a sostituirsi alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e vale solamente in riferimento ai giudizi in corso all'entrata in vigore della legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato. La Commissione affari costituzionali si è espressa ritenendo che questa previsione non rispetti il canone di ragionevolezza indicato dall'art. 3 Cost. in quanto vi sarebbe un diverso trattamento per i lavoratori in causa, quelli che invece hanno concluso il procedimento e quelli che instaurino cause con le norme vigenti.
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