Casse private. Pro rata “flessibile” ma solo a partire dal 2007

Pubblicato il



Con un'interessante pronuncia depositata il 30 ottobre 2013, la n. 24534, la Corte di cassazione si è occupata del principio del “pro rata” contributivo in materia di Casse previdenziali private, evidenziando come il legislatore, con la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), abbia inteso rendere flessibile detto criterio ponendolo in bilanciamento con i principi di gradualità e di equità tra generazioni.

Ne è derivato uno spazio di intervento maggiore per le Casse private, con possibilità di richiedere, in virtù delle esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale, un sacrificio maggiore a chi era già assicurato a beneficio dei nuovi iscritti.

Il tale senso – continua la Corte - va letta anche la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle delibere del 2002-2003 che hanno contemplato termini meno favorevoli per i pensionati.

In ogni caso, la illustrata possibilità di flessibilità non riguarda le pensioni anteriori al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006, compreso il caso specificamente esaminato dalla Suprema corte atteso che il pensionamento dell'assicurato, un iscritto alla Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali, era intervenuto prima del 1° gennaio 2007.

Ed infatti - ricordano i giudici di legittimità -  per le posizioni precedenti al 2007 rimane affermata l'operatività della "clausola di non regresso".
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito