Cassazione su danni non patrimoniali e da lesione del rapporto parentale

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Nell'annullare, con rinvio, una decisione relativa al risarcimento dei danni da riconoscere ai familiari della vittima di un incidente stradale, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19402 del 22 agosto 2013, ha ricordato come il danno biologico, il danno morale e il danno alla vita di relazione rispondano a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo.

Ed infatti, un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana.

Ciò non significa – si legge nel testo della decisione – che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, “ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche vuoti risarcitori”.

Per quel che riguarda, inoltre, il danno da lesione del rapporto parentale, il cui onere della prova è posto a carico dei familiari, il giudice è tenuto ad accertare se a seguito del fatto lesivo si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini “tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Danni esistenziali, prova severa – Galimberti

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