Cassazione: revoca agevolazioni fiscali entro tre anni

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Cassazione: revoca agevolazioni fiscali entro tre anni

Presupposti agevolazione fiscale inesistenti? Il Fisco ha tre anni per l’accertamento e la conseguente revoca.

Il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria correlato all’utilizzazione, da parte del contribuente, di agevolazioni fiscali i cui presupposti vengano ritenuti inesistenti, con conseguente revoca della usufruita agevolazione, deve essere esercitato entro il termine di decadenza di tre anni.

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 26894 del 5 ottobre 2021, richiamando l’orientamento, ormai consolidato, affermatosi in tema di agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, poi esteso, per identità di ratio, a fattispecie impositive comunque connotate dalla ricorrenza di agevolazioni fiscali.

Agevolazioni fiscali illegittime? Il Fisco ha tre anni per revocarle

Sulla base di questi assunti, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato una decisione della CTR.

Quest’ultima aveva annullato un avviso di rettifica del valore dichiarato in un contratto di compravendita intercorso tra una Srl e un ente, avente ad oggetto un fabbricato ad uso turistico alberghiero, le cui imposte ipotecaria e catastale erano state applicate in misura fissa, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 240/1991.

L’Amministrazione finanziaria, ritenendo insussistenti i presupposti del trattamento di favore previsto dalla norma, aveva liquidato le maggiori imposte, calcolandole in relazione all’accertamento di maggior valore conseguente ad apposita stima.

La Commissione tributaria, ciò posto, aveva accolto le ragioni di parte contribuente, secondo la quale l’Ufficio finanziario era incorso nella decadenza triennale prevista dall’art. 76, comma 2 del DPR n. 131/1986 in quanto:

  • risultava inapplicabile alla fattispecie il termine quinquennale di cui al primo comma del medesimo art. 76 che riguardava atti non registrati;
  • si trattava di fattispecie riconducibile al disconoscimento di agevolazioni fiscali per il quale era applicabile il termine triennale correlato alla data di registrazione del contratto.

Conclusioni, queste, condivise anche dalla Suprema corte, secondo la quale, anche a seguito delle modifiche legislative dell’art. 76, del DPR, la fattispecie in discorso non poteva che essere ricondotta al termine triennale indicato.

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