Cassazione, Irap e professionisti: altra pronuncia, altro orientamento

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Ancora un ripensamento della Cassazione sull’Irap per gli studi associati. I supremi giudici, sconfessando quanto ritenuto nella pregressa ordinanza 22212/2010, che imponeva l’Irap ex lege agli studi associati di professionisti prescindendo dall’autonoma organizzazione (in quanto soggetti strutturalmente organizzati), con sentenza 22386, depositata il 3 novembre 2010, hanno stabilito che lo studio associato è soggetto all’Irap in via di principio, tuttavia il professionista è esente dall’imposta citata se dimostra “che il reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati”.  

Dunque, se si dimostra l’assenza di reciproca collaborazione non si deve l’Irap; se, al contrario, all’interno dello studio sussiste autonoma organizzazione e ci si avvale della collaborazione e della competenza reciproca, ossia della sostituibilità tra colleghi, per espletare incombenze, il reddito è assoggettabile, in quanto prodotto dalla professionalità di tutti gli associati.  
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 - Studi associati e Irap, spiragli per il rimborso - Alberici

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