Cassazione: acquiescenza anche per un solo addebito
Pubblicato il 12 maggio 2018
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In ambito tributario, l’istituto dell’acquiescenza può operare anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pure se ricompresi in un accertamento unitario. Ciò in ragione della ratio deflattiva ad esso sottesa.
E’ il principio enunciato dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 11497 dell’11 maggio 2018, di rigetto dell’impugnazione sollevata dall’Agenzia delle entrate rispetto ad una decisione della Commissione tributaria regionale.
I giudici di merito, nella specie, avevano accolto le ragioni di alcuni contribuenti contro gli avvisi di accertamento con cui il Fisco aveva constatato, a loro carico, nella qualità di coeredi, sia un maggior reddito imponibile e un maggior volume d'affari per aver omesso di dichiarare la plusvalenza asseritamente realizzata vendendo alcuni immobili costituiti da fabbricati e relative aree pertinenziali, sia l'omessa dichiarazione di altri redditi estranei alla vendita.
Contro la decisione, si era opposta l'Agenzia delle entrate, lamentando, tra le altre ragioni, che i contribuenti avevano effettuato il pagamento in acquiescenza ex articolo 15 del Decreto legislativo n. 218/1997 per la vicenda relativa all’omissione della dichiarazione degli altri redditi.
Secondo l’amministrazione finanziaria, era stata posta in essere una violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 richiamato, in quanto la riduzione delle sanzioni ivi prevista, non trovava applicazione – a suo dire - nel caso, come quello di specie, in cui il contribuente si limiti a prestare acquiescenza ad una parte soltanto dell'avviso di accertamento (nella specie, la parte sulle omissioni), sia pure dotata di una propria autonomia, ed invece impugni l'altra parte (nella specie, la parte relativa alla plusvalenza).
Ok ad acquiescenza parziale
Sul punto, gli Ermellini hanno, per contro, osservato, come l'interpretazione offerta nella decisione impugnata, in cui era stata ammessa la possibilità di acquiescenza parziale, fosse ragionevole, rispondendo proprio alla ratio di deflazionare il contenzioso.
Detta lettura evitava, infatti, che la scelta dell'Ufficio di inserire in un unico avviso di accertamento due vicende fiscali completamente autonome, andasse a discapito del contribuente, impedendogli la possibilità, per una vicenda, di adire il giudice tributario e, per l'altra vicenda, di accedere ad un istituto per lui premiale “ma i cui benefici vanno indirettamente a favore di tutta la collettività”, che, di fatto, si avvantaggia della mancata instaurazione di una nuova lite.
Da qui, l’enunciazione del principio di diritto sopra richiamato.
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