Cassa ragionieri. Legittimo il coefficiente di neutralizzazione della pensione
Pubblicato il 09 novembre 2018
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In accoglimento del ricorso presentato dalla Cassa ragionieri, la Cassazione afferma, in tema di trattamenti pensionistici, che è legittima l’applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione della quota retributiva alle pensioni erogate dall’ente di previdenza.
Ad attivare la Corte di cassazione è stata la Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ritenendo non corretta la pronuncia della Corte di appello che aveva affermato non potersi applicare, alla liquidazione della pensione di anzianità di un iscritto, il coefficiente di neutralizzazione della quota retributiva, in quanto violava il principio del pro rata.
Il coefficiente di neutralizzazione è un meccanismo che attua una riduzione dell’assegno pensionistico dipendente dal fatto che l’iscritto decida di proseguire, dopo la pensione, la professione. Tale coefficiente non incide sulla quota contributiva della pensione di anzianità, ma riduce progressivamente la misura della quota retributiva di essa, in ragione dell’età dell’interessato, da un massimo di riduzione del 45,9% per l’età di 57 anni, ad un minimo del 7,3% per chi accede alla pensione a 64 anni di età.
Si può, quindi, sostenere che il meccanismo in parola non rappresenta un criterio di determinazione della pensione, soggetto all’articolo 3, comma 12 della L. 335/95 (riforma Dini), ma è una disciplina che permette di introdurre nuovi benefici (la facoltà di proseguire l’attività lavorativa), nonostante il pensionamento, e corrispondenti riequilibri, costituiti dai coefficienti di neutralizzazione, destinati ad operare contestualmente ed indissolubilmente.
Per quanto riguarda il pro rata, esso rappresenta uno strumento per tutelare il lavoratore che accede alla pensione dagli effetti di successive riforme, di solito meno favorevoli per il pensionando.
In conseguenza di ciò, la Corte di cassazione, con sentenza n. 28254 del 7 novembre 2018, fissa il seguente principio di diritto: “la previsione, secondo delibera della Cassa di Previdenza dei ragionieri e dei periti commerciali, di un coefficiente di abbattimento (c.d. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell’età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa, non è soggetta al principio del pro rata quale sancito dall’art. 3, comma 12 della L. 335/95 (nel testo vigente anteriormente alla L. 296/2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della professione”.
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