Cassa integrazione, modalità e termini
Pubblicato il 14 luglio 2020
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L’INPS con la circolare n. 84, pubblicata il 10 Luglio 2020, illustra le novità apportate dal Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, sulle misure di sostegno del reddito, e dal Decreto Legge 16 Giugno 2020, n. 52, con il quale sono state introdotte ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale.
Il provvedimento normativo estende il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, tali soggetti, ai sensi dell’art. 19, Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. Si precisa che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, Decreto Legge 16 Giugno 2020, n. 52, è possibile usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse. Dunque, la durata massima è di 18 settimane (9 + 5 + 4).
Modalità e termini di trasmissione delle domande
Le aziende, previa dichiarazione di esecuzione degli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto, potranno presentare le domande entro il 17 Luglio 2020 (per i periodi che hanno avuto inizio nel mese di maggio), mentre le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, la possibilità di richiedere, in via eccezionale, il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”
Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono, eventualmente, fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dal Decreto Ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
A tali richieste rimangono applicabili le regole generali relative a:
- 52 settimane nel biennio mobile;
- 1/3 delle ore lavorabili;
- 24 mesi complessivi nei quinquennio mobile;
- adempimenti sindacali ex art. 14, D. Lgs. 148/2015;
- 90 giornate di anzianità minime per lavoratore;
- obbligo di versamento della contribuzione addizionale.
- edotto.com – Edicola del 25 giugno 2020 - Integrazioni salariali, termini stringenti e anticipo a doppio binario – Siliato
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