Cassa integrazione in zona rossa. Come presentare domanda
Pubblicato il 13 marzo 2020
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È attivabile la cassa integrazione guadagni nella cd. “zona rossa”, individuata nell’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020 e successivamente ampliata a seguito dell’emanazione dei Dpcm 8 e 9 marzo 2020, senza la necessità di avviare la fase di consultazione sindacale. L’istanza di richiesta deve essere inviata, entro quattro mesi a partire dal 12 marzo 2020, indicando la causale “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.
In attesa che l’INPS emani la circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, sono state specificate le modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del D.L. n. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.
Cassa integrazione in “zona rossa”, semplificazioni solo per il Nord Italia
Il D.L. n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, ha introdotto “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, adottate con il Dpcm 1° marzo 2020. Tale decreto ha individuato all’allegato 1 una cd. “zona rossa” all’interno della quale le imprese possono accedere alla cassa integrazione in maniera semplificata, ossia senza l’accordo sindacale.
Nonostante siano stati successivamente emanati altri decreti – in particolare i Dpcm 8 e 9 marzo 2020 – che hanno di fatto ampliato la “zona rossa”, facendo diventare l’Italia intera “zona protetta”, le misure speciali di sostengo al reddito riguardano solamente i territori indicati nel suddetto allegato.
Cassa integrazione in “zona rossa”, le causali
Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
- se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi siti nei Comuni del citato allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020;
- se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocati al di fuori dei Comuni del citato allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.
Cassa integrazione in “zona rossa”, modalità di presentazione domanda
La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS, cliccando sulla voce “Servizi per aziende e consulenti” e successivamente su “CIG e Fondi di solidarietà”.
Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata anche la dichiarazione di responsabilità. Tale documento attesta che:
- l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori della zona rossa;
- i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
- i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni della zona rossa.
Infine, l’INPS ricorda che per le aziende le quali si trovano in “zona rossa” ed hanno in corso la CIGS possono optare per la CIGO con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n. 9/2020”.
- edotto.com – Edicola del 3 marzo 2020 - COVID-19, le misure straordinarie in materia di lavoro – Bonaddio
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