Cassa Integrazione Guadagni in deroga: confermata la proroga
Pubblicato il 25 luglio 2019
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Con la circolare n. 101 del 12 luglio 2019, l’INPS, oltre a confermare la proroga per ulteriori 12 mesi delle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in continuità con quanto previsto dalla legge di Bilancio del 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) e, successivamente, dal Decreto Crescita (decreto legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, G.U. n. 75 del 29 marzo 2019) ha fornito le relative istruzioni operative per far sì che le aziende possano beneficiarne.
Come si vedrà, tale proroga riguarda le aziende che hanno già richiesto l’intervento di integrazione salariale nel 2016 e che, quindi, necessitano ancora di tale sostegno economico per i lavoratori.
CIGS in deroga, le disposizioni del Decreto Crescita
Come sopra anticipato, la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha introdotto l’articolo 26-ter che, al comma 2, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tale possibilità, specifica la circolare, è subordinata alla previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
NB! All'onere derivante dall'attuazione del predetto intervento legislativo, il governo fa fronte nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province Autonome, ai sensi dell'art. 44, co. 6-bis, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, G.U. n. 221 del 23 settembre 2015). Si precisa, inoltre, che le Regioni possono utilizzare le risorse destinate alla concessione dei trattamenti in deroga in alternativa alla loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro fermo restando che i trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi, sottoscritti dalle parti, integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. |
Invio dei provvedimenti di concessione: le istruzioni
Nella circolare esaminata, l’INPS sottolinea che le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere i provvedimenti di concessione della CIGS in deroga esclusivamente tramite il sistema “SIP”.
A tal fine le medesime dovranno utilizzare, come numero decreto, il numero convenzionale “33419”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”.
Successivamente, al momento dell’invio del decreto di concessione, le Regioni e le Province autonome dovranno valorizzare il campo denominato “autocertificazione della Regione”, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione, a favore dei lavoratori interessati.
Allo stesso tempo, le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di CIG in deroga, dovranno utilizzare il citato numero convenzionale “33419” e, come codice di intervento, il codice “699”.
Da ultimo, posto che il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi, la prestazione di Cassa Integrazione in deroga può essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”, con cui le Regioni e le Province autonome hanno inviato i decreti di concessione di cassa integrazione in deroga emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
NB! Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni e dalle Province autonome con il numero convenzionale “33419”, le Strutture territoriali dovranno effettuare le seguenti verifiche:
Tali controlli verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito e, nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla competente Direzione regionale/di coordinamento metropolitano per i successivi adempimenti. Ancora, l’Istituto predisporrà, tramite il sistema “SIP”, delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di € 9,00 come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione. |
L’istituto della Cassa Integrazioni Guadagni in deroga: un riepilogo
La CIG in deroga é una forma di sostegno a favore di coloro che appartengono a settori lavorativi che non possono usufruire della cassa integrazione ordinaria.
Segnatamente, la CIG in deroga si applica, in due casi specifici:
- interruzione dell’attività lavorativa, seguita poi da licenziamento;
- Sospensione dell’attività lavorativa.
Il sostegno in questione é di natura economica e consiste in una integrazione salariale erogata dall’INPS a favore di lavoratori dipendenti quali operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione da almeno 12 mesi.
L’importo dell’indennità è pari all’80% dello stipendio percepito per le ore non lavorate e il pagamento avviene mensilmente secondo questi due metodi alternativi:
- pagamento da parte dell’azienda: in questo caso l’azienda anticipa i soldi, che poi le saranno rimborsati dall’INPS, quindi il lavoratore riceve l’indennità direttamente in busta paga, senza attese, sin dal primo mese di cassa integrazione;
- pagamento diretto da parte dell’INPS: il lavoratore riceve ogni mese la sua busta paga, oltre al bonifico da parte dell’INPS con l’importo dell’indennità (per scegliere questa modalità di pagamento, l’azienda deve inviare specifica richiesta all’INPS).
NB! La cassa integrazione in deroga è prevista solo per esigenze temporanee. Tuttavia, se l’azienda dopo aver terminato tutti gli ammortizzatori sociali previsti, non riesce comunque a riprendersi dalla crisi e a riassumere tutti (o parte) dei dipendenti, può procedere al licenziamento collettivo. In tale ipotesi, i lavoratori licenziati, posto che, a partire dal 1° gennaio 2017 la mobilità é stata abrogata, possono usufruire direttamente dell’indennità di disoccupazione NASPI. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 INPS - Circolare n. 101 del 12 luglio 2019 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito, con modificazioni, in L. n. 26 del 28 marzo 2019) |
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