Cassa Forense, in vigore il nuovo Regolamento assistenza
Pubblicato il 09 gennaio 2024
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Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il nuovo Regolamento per l'erogazione dell’Assistenza di Cassa Forense.
Lo rammenta l'Ente di previdenza degli avvocati in una nota dell'8 gennaio 2024.
Il Regolamento è stato approvato con Delibera del Comitato dei Delegati del 21 luglio 2023 ed ha ricevuto il varo Ministeriale il 19 settembre 2023, come da comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 246 del 20 ottobre 2023.
Alla medesima data del 1° gennaio 2024 sono abrogati:
- il precedente “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” del 2015;
- il “Regolamento per l’indennità di maternità” del 1991.
Delle prestazioni di assistenza beneficiano gli iscritti a Cassa Forense, i titolari di pensione erogata dalla Cassa e gli altri soggetti specificamente indicati (vale a dire gli eredi in caso di decesso degli iscritti, i figli di iscritti deceduti, i coniugi etc.).
Per beneficiare delle prestazioni, è richiesta la regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi, salvo le specifiche deroghe previste dal medesimo regolamento.
E' disposto, inoltre, che:
- le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti;
- l’iscritto non può beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.
Prestazioni di assistenza: professione, salute, famiglia
Le diverse prestazioni di assistenza sono erogate a sostegno:
- della professione;
- della salute;
- della famiglia.
Nel Regolamento, sono disciplinati anche dei contributi straordinari, erogabili dal Comitato dei delegati in situazioni di particolare gravità, anche in deroga al requisito della regolarità contributiva e tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente.
Una sola volta, per evento, può essere concesso un contributo per spese straordinarie documentate.
Tutela maternità e paternità
Apposita sezione del Regolamento è dedicata alla tutela della maternità e della paternità.
In essa sono disciplinate:
- l'indennità di maternità, corrisposta nei casi e con le modalità previsti dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche (maternità; aborto; adozione o affidamento preadottivo), nonché i termini e le modalità per l’invio delle domande;
- l'indennità di paternità, nei casi espressamente previsti.
Di seguito, è disciplinato il procedimento amministrativo delle domande e sono dettate le norme finali e transitorie .
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