Cassa Forense Cartelle rottamabili

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Cassa Forense Cartelle rottamabili

Anche le somme iscritte dalla Cassa Forense nei ruoli relativi al periodo 2000/2016 potranno essere versate, dagli interessati, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 6 del Decreto legge sulla definizione agevolata, previa domanda di adesione alla relativa procedura, da formulare entro il 31 marzo 2017, direttamente ad Equitalia.

E’ Il Consiglio di amministrazione di Cassa Forense a precisarlo, dopo aver preso atto, nella seduta dell’8 febbraio 2017, dell’applicabilità della normativa di cui al Decreto legge n. 193/2016, convertito con Legge 225/2016, sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia, anche alle somme indicate.

La Cassa di previdenza degli avvocati ha, infatti, verificato la mancata esclusione dell’Ente dal novero dei soggetti destinatari della previsione dell’articolo 6 del provvedimento in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione – si legge in una nota del 13 febbraio 2017 – rimane, in ogni caso, critico nei confronti del contenuto del provvedimento e della metodologia utilizzata per la relativa emanazione, che “lederebbe l’autonomia gestionale e organizzativa degli Enti Previdenziali privati”, presentando, altresì, “profili di iniquità tra gli iscritti”.

Cumulo gratuito Circolare

Cassa Forense ha anche fornito alcune prime indicazioni operative circa l’applicazione del nuovo istituto del “cumulo gratuito” di cui alla Legge n. 228/2012, come modificato dal comma 195 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016, che ne ha esteso l’operatività, a far data dal 1° gennaio 2017, anche agli iscritti alle Casse professionali.

A tal proposito, con comunicato del 13 febbraio 2017, viene resa nota l’approvazione di una circolare, la n. 1 del 10 febbraio 2017, a firma del Direttore Generale, “in attesa di poter fornire istruzioni più dettagliate una volta emanati i necessari ed auspicati chiarimenti legislativi e/o Ministeriali”.

Nello scritto, viene precisato che le caratteristiche del cumulo gratuito sono riconducibili a modalità operative analoghe a quelle dalla c.d. “totalizzazione” dei periodi assicurativi.

Differentemente dalla “ricongiunzione”, pertanto, ed in modo analogo a quanto avviene per la “totalizzazione”, la domanda di cumulo potrà essere presentata solo se maturano i requisiti per il pensionamento, contestualmente all’inoltro della domanda di pensione, presso l’ultima gestione di iscrizione.

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