Cassa Forense: Camera di conciliazione per risolvere le liti sulle sanzioni
Pubblicato il 20 aprile 2023
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Cassa Forense ha istituito, ex art. 80 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, una Camera di Conciliazione, per la risoluzione amichevole delle controversie sulle sanzioni comminate a seguito del mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.
Mediante tale strumento, gli iscritti potranno chiedere l’annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore a 300 euro, in presenza di giusti e comprovati motivi.
Secondo quanto si apprende, la Camera di conciliazione è costituita da più Collegi, ognuno dei quali è composto da tre membri, designati dal Consiglio di amministrazione della Cassa tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi.
Procedimento e domanda di conciliazione
Per quanto concerne le modalità di accesso alla conciliazione, si prevede che la relativa domanda:
- venga presentata contro l'accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l’Autorità Giudiziaria;
- possa essere proposta a condizione che sia intervenuta "preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione".
Per quanto riguarda il procedimento di conciliazione, si dispone che:
- lo svolgimento avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente;
- i ricorrenti siano tenuti a motivare e documentare le ragioni per cui non hanno ottemperato agli obblighi contributivi;
- l'organo collegiale proceda a formulare proposta conciliativa in presenza di sussistenti e fondati motivi di equità.
Raggiunto l’accordo, viene redatto un verbale di conciliazione, con effetto transattivo e contestuale preclusione di eventuale e successivo ricorso amministrativo e giudiziario.
L’istanza di conciliazione non potrà, invece, essere riproposta nelle ipotesi di:
- rigetto;
- non raggiungimento dell’accordo;
- mancato rispetto dei termini dell’accordo.
In allegato, il modulo della domanda (formato PDF).
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