Cassa Forense: 5 anni per sanzionare il mancato invio del modello 5

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Cassa Forense: 5 anni per sanzionare il mancato invio del modello 5

Precisazioni della Cassazione in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale previsto in caso di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso invio del modello 5.

La Suprema corte, con sentenza n. 27509 del 28 ottobre 2019, ha accolto il ricorso promosso da un ex avvocato contro la decisione di merito che aveva rigettato la sua opposizione a cartella esattoriale.

Quest’ultima gli era stata notificata per il pagamento, in favore della Cassa Nazionale Forense, di una somma a titolo di sanzione per il mancato invio, per due anni consecutivi, delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari ai fini Iva.

Termine di prescrizione quinquennale. Da quando decorre?

I giudici di appello avevano ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale per far valere questa omissione decorresse dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con l'invio delle comunicazioni stesse.

E nella specie, in assenza della prescritta comunicazione, detto termine non era nemmeno iniziato a decorrere: ne conseguiva che, alla data di notificazione della cartella esattoriale, non poteva ritenersi maturata la prescrizione del potere sanzionatorio spettante alla Cassa.

L’ex avvocato si era opposto a queste conclusioni, proponendo ricorso davanti ai giudici di legittimità.

Lo stesso, tra gli altri motivi, aveva dedotto l'erroneità dell’interpretazione secondo cui la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa pecuniaria per omesso invio del modello 5 inizierebbe a decorrere dalla data di invio del modello, con contestuale erronea qualificazione della condotta omissiva alla stregua di un illecito permanente.

E gli Ermellini hanno ritenuto fondato quest’ultimo rilievo, sottolineando, in primis, come fosse del tutto fuorviante l'argomentazione dei giudici del gravame che incentrava la ratio decidendi sull'istituto dell'illecito permanente per qualificare la condotta inadempiente de quo agli effetti del decorso della prescrizione: la Corte di secondo grado, ossia, aveva adottato una categoria giuridica estranea al diritto civile.

Secondo il Collegio di legittimità, ciò posto, il decorso del termine per l'esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa doveva necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali.

In detto contesto, ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità che collega il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, ossia allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Nel caso esaminato, in definitiva, doveva concludersi che le sanzioni amministrative fossero già prescritte al momento della notificazione della cartella esattoriale impugnata.

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