Cartolarizzazioni da non comunicare

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La risoluzione n. 110/E stabilisce che le società di cartolarizzazione sono intermediari finanziari e come tali soggetti ad obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria. Questi soggetti, infatti, rientrano tra quelli elencati all’articolo 32, comma 1, n. 7) del Dpr n. 600/1972. Pertanto, anche le società di cartolarizzazione sono tenute a istituire la casella di posta elettronica certificata, per riscontrare le richieste eventualmente formulate dall’amministrazione finanziaria. Viceversa, in capo all’istante non sussistono obblighi di rilevazione e comunicazione con riferimento a rapporti e operazioni non rientranti nella concreta operatività dello stesso quale intermediario finanziario, quali ad esempio i rapporti con soggetti cessionari dei crediti.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 43 – Indagini allargate

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