Capitali ereditati a circolazione limitata

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L'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Ue, nelle conclusioni presentate il 30 giugno scorso, relativamente alla causa C-513/03, ha affermato che il divieto di discriminazione nella libera circolazione dei capitali, come previsto dall'articolo 56 del Trattato Ce, va interpretato in modo restrittivo.

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