Canone Tv Modello non detenzione
Pubblicato il 06 dicembre 2016
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E' meglio anticiparsi con la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo. Anche se si può presentare fino al 31 gennaio 2017, l'agenzia delle Entrate consiglia di farlo entro il 31 dicembre (entro il 20 del mese se la comunicazione non avviene in via telematica) per evitare l’addebito di gennaio con conseguente necessità di richiedere successivamente il rimborso.
L'incombenza è dovuta a seguito della Stabilità 2016, che ha disposto dal 2016 la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica nella residenza anagrafica. Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24.
Addebito in bolletta
Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:
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è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
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è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
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è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica (per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale).
L'addebito del canone è reso, così, automatico in bolletta: dieci rate da gennaio ad ottobre di ogni anno.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.
In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.
Come si supera la presunzione di possesso
La presunzione di possesso si supera, evitando l’addebito del canone nella bolletta della luce per l’intero anno, con una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non detenere televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica.
Dichiarazione sostitutiva per acquisire l’esenzione per l’intero anno
Nei siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai è disponibile un modello ad hoc, che può essere presentato:
- attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel, con l’apposita applicazione web presente sul sito delle Entrate, direttamente dal contribuente (o da un suo eventuale erede) o tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista);
- con firma digitale e presentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
- tramite servizio postale, spedito, insieme a un valido documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino”.
La dichiarazione non veritiera, comporta sanzioni anche penali.
Ha validità annuale: bisognerà presentarla ogni dodici mesi.
Apposite Faq sono disponibili nella sezione dedicata.
- agenziaentrate.it – Canone TV Sezione dedicata
- agenziaentrate.it - Dichiarazione sostitutiva – invio web
- fiscooggi.it - Canone: chi non ha la tv, lo dica! Per l’esenzione, meglio anticiparsi - r.fo.
- eDotto.com - Edicola del 15 settembre 2016 - Richiesta online per rimborso Canone Rai - Pichirallo
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