Canone Rai con modello esenzione

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Canone Rai con modello esenzione

Per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica, se si vuole evitare l’addebito del canone non dovuto è necessario presentare il modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).

Il modello, ora disponibile, può essere usato oltre che per segnalare la non detenzione dell’apparecchio tv, anche per segnalare la presenza di un’utenza elettrica intestata ad altro familiare o la variazione di una precedente dichiarazione.

La legge di Stabilità 2016 ha previsto che dal 1° gennaio 2016 non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi, fatte salve le denunce di cessazione dell’abbonamento per suggellamento presentate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016, con la presunzione di detenzione, i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato.

Chi può presentare l'autocertificazione relativa al canone Rai?

Possono fruire del modello:

  • i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale;

  • l’erede del titolare, se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto;

  • l'intermediario abilitato delegato, che dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.

Modalità di presentazione

Si può scegliere tra via telematica o raccomandata: il modello deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate.

E' stata predisposta una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.

In alternativa il titolare spedirà, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale il modello in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

Termini di presentazione transitori e a regime

In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva va presentata:

  • a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016;
  • in via telematica fino al 10 maggio 2016.

Ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.

La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.

A regime, i termini andranno dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 e non oltre il 31 gennaio del 2017, avrà effetto per l’intero canone del 2017).

A diffondere ed approvare il modello e le relative istruzioni l'agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 12 febbraio 2016 - Canone Rai senza controllo retroattivo - Moscioni

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