Buonuscite ad aliquota piena

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 135 del 28 maggio, arriva alla conclusione che non vi sono dubbi sulla continuità del rapporto di lavoro nel “contesto di un trasferimento di ramo d’azienda”. Cioè, il passaggio di un dipendente da un datore di lavoro a un altro, a seguito del trasferimento di azienda, non determina la conclusione del rapporto di lavoro e ne è prova il fatto che il subentrante è chiamato, se necessario, a proseguire la rateizzazione delle trattenute delle addizionali all’Irpef. La risoluzione del contratto, invece, avrebbe comportato l’addebito delle addizionali residue in un’unica soluzione, al momento del conguaglio fiscale. Inoltre, secondo l’Agenzia, la rinuncia al vincolo di solidarietà, previsto dal Codice civile, nei riguardi del cedente, costituisce una facoltà per il lavoratore, ma non esclude che il nuovo imprenditore possa succedere nel contratto di lavoro, con il riconoscimento dell’anzianità pregressa. Di conseguenza, le somme che il lavoratore riceve in occasione della cessione d’azienda devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e non può essere applicata la tassazione separata come sul Tfr.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Cessioni aziendali erogazioni tassate - Villa

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