Brevetti+ 2024, invio delle domande di agevolazione
Pubblicato il 24 ottobre 2024
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Al via l’edizione 2024 dei bandi Brevetti+. A partire dal 29 ottobre 2024, le PMI che intendono acquistare servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato, possono presentare apposita istanza a Invitalia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 20 milioni di euro e potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 30 giorni dalla data di apertura dello sportello, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell’intervento.
Aspetti generali
Con il bando Brevetti+ si intende sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e internazionali. La presentazione delle domande (esclusivamente online attraverso la piattaforma di Invitalia) è possibile fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
ATTENZIONE: Non ci sono graduatorie e, pertanto, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.
Ciascun soggetto può presentare solo un progetto nel quale evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta. Inoltre, occorre tener presente che il contributo:
- non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili;
- è cumulabile con la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della L. n.662/1996, sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo;
- è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale che non rientrano nella definizione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE sulla quota dei costi ammissibili non coperta dal contributo.
Soggetti interessati
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2023 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2023. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
- siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente all’ 01/01/2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- siano titolari di un brevetto EPO convalidato in Italia successivamente al 01.01.2023;
- siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2022, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una domanda nazionale di brevetto, purché la domanda di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi.
Le imprese che soddisfino una delle suddette condizioni sono ammissibili alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- sono iscritte nel Registro delle imprese;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
- escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento UE n. 2023/2831;
- aventi procedimenti connessi a atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
In particolare, sono ammessi al beneficio i costi dei seguenti servizi (esclusa IVA):
A - Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept) |
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B - Organizzazione e sviluppo
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C - Trasferimento tecnologico |
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NOTA BENE: Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario e nella causale di pagamento devono essere presenti gli estremi della fattura oggetto di rendicontazione. Non sono ammessi quei servizi le cui spese sono state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione. Tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) ivi incluse quelle emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’eventuale sottoscrizione dell’atto concessorio.
L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non sono ammissibili i servizi erogati da:
- amministratori, soci e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti;
- società nella cui compagine siano presenti i soci/amministratori dell’impresa beneficiaria o loro congiunti;
- società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione;
- liberi professionisti che svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente;
- contitolari del brevetto;
- persone fisiche sprovviste di partita IVA;
- soggetto cedente la licenza d’uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.
Entità del contributo
È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di 140.000 euro. Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili. La predetta percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere. Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari - con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Criteri di valutazione
L’istruttoria per la valutazione delle domande si sostanzia in una “verifica” delle condizioni di accesso alla misura e in una valutazione “di merito”, basata su 4 criteri, di seguito esposti:
- credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e di accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato;
- correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato;
- coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;
- congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di costo giornata/uomo e numero delle giornate/uomo;
Nel corso dell'istruttoria Invitalia può richiedere chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti opportuni, a mezzo PEC, con una specifica nota alla quale la società è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il soggetto gestore procederà alla valutazione del progetto di valorizzazione sulla base della documentazione acquisita.
Nel caso in cui il progetto di valorizzazione non soddisfi uno o più dei 4 criteri di valutazione, Invitalia invia al soggetto proponente, a mezzo PEC, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni ai motivi ostativi devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le domande di accesso all’agevolazione per le quali siano intervenute, nel corso dell’attività istruttoria, provvedimenti di rifiuto della concessione del brevetto, non saranno ammesse al beneficio.
Atto di concessione del contributo
In caso di esito positivo dell’istruttorio, Invitalia delibera la concessione del contributo. Il beneficiario dovrà inviare, tramite la procedura informatica predisposta da Invitalia, l’atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni. Le imprese ammesse dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la non sussistenza nei propri confronti di rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti interdittivi.
Modalità di erogazione del contributo
Le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la procedura informatica predisposta da Invitalia e sono sottoposte ad un’attività di controllo amministrativo. La prima richiesta di erogazione è preceduta dalla registrazione dell’impresa beneficiaria sulla piattaforma Knowledge Share (www.knowledge-share.eu). Le richieste di erogazione “intermedie” del contributo possono essere presentate a scelta della beneficiaria:
Anticipo |
A titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso previa presentazione di idonea fideiussione o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare. La richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’anticipazione; |
SAL |
per uno stato di avanzamento lavori (SAL) a fronte della fruizione di servizi il cui valore complessivo generi un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’erogazione del SAL. |
ATTENZIONE: Il “piano dei servizi” deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte di Invitalia dell’atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato. Il piano dei servizi si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all’impresa beneficiaria i relativi costi. I costi fatturati all’impresa beneficiaria devono essere integralmente pagati e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30 giorni dalla conclusione di detto piano.
La richiesta di erogazione del “Saldo”, infine, deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del piano, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. E’ facoltà della beneficiaria programmare la rendicontazione del piano dei servizi utilizzando anche le altre modalità di presentazione della documentazione (anticipo e/o SAL) nel rispetto dei termini previsti e dei vincoli di incidenza.
La richiesta di erogazione a saldo, a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività, deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede operativa dell’impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di valorizzazione. Invitalia procede all’erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell’atto di concessione del contributo.
L’iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa - fatta salva la necessità di approfondimenti documentali - ed entro 60 giorni dalla data di effettuazione del monitoraggio presso la sede dell'iniziativa finanziata; in caso di richiesta di integrazione i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell'iter. Le imprese beneficiarie sono tenute a contabilizzare le spese sostenute per la realizzazione del programma, nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, e pagare tramite un conto corrente bancario dedicato intestato all’impresa beneficiaria, anche in via non esclusiva. Le imprese beneficiarie, costituite in forma di ditta individuale o società di persone, devono garantire una contabilità distinta e separata che consenta di individuare le spese oggetto del programma, così come specificato nell’atto concessorio.
Casi di revoca delle agevolazioni |
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Quadro Normativo |
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