Braccianti agricoli elenchi nominativi
Pubblicato il 30 gennaio 2017
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Ai sensi dell’art. 1, comma 65, Legge n. 247/2007, ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ricadenti in zone delimitate e che abbiano beneficiato di specifici interventi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.
Il beneficio in questione si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici suddetti, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
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l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
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le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Alla luce di quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 16 del 27 gennaio 2017, ha comunicato che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
Inoltre, per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato alla circolare stessa.
La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio 2017.
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