Borse di studio, no all’esenzione IRPEF

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Borse di studio, no all’esenzione IRPEF

Esclusa l’esenzione IRPEF per le borse di studio da assegnare ai familiari dei dipendenti, che potranno essere richieste secondo le condizioni e i limiti previsti nel regolamento stilato dal datore di lavoro anche senza il raggiungimento di risultati eccellenti. Questo perché alla base dell’agevolazione, ossia della non imponibilità della borsa di studio, deve sussistere un benefit erogato alla generalità dei dipendenti o un incentivo economico a favore dei soli studenti che conseguono livelli di eccellenza.

È quanto prevista dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 311 del 30 aprile 2021.

Esenzione IRPEF, quali redditi concorrono?

L’Agenzia delle Entrate ricorda, in via preliminare, l’art. 51, co. 1, del TUIR (Dpr. n. 917/1986), in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendentetutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Richiama, inoltre, le numerose esenzioni previste dal successivo comma 2 (fra cui, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro enti con finalità assistenziali, le somme per abbonamenti a mezzi di trasporto, quelle relative alla formazione ricreazione o assistenza sociale e sanitaria del dipendente, le erogazioni per ludoteche o centri estivi e quelle per l’assistenza ai familiari anziani), ricordando che i beni e servizi esclusi dalla tassazione devono essere erogati alla generalità dei dipendenti.

L’art. 51, co. 2, lett. f-bis) ha poi ampliato la portata dei servizi fruibili dai familiari, includendo quelli di educazione e istruzione anche in età prescolare, i servizi di mensa, la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali e borse di studio.

Riguardo tale estensione la circolare n. 238/2000 chiarisce che fra i benefit possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le rette scolastiche, le tasse universitarie, i libri di testo, oltre agli incentivi economici a tutti gli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.

Borse di studio, esclusa l’esenzione se il benefit non si rivolge a tutti i lavoratori

Fatte queste premesse l’Agenzia delle Entrate rileva che nel caso in esame le borse di studio predisposte dal piano welfare aziendale non sono vincolate al raggiungimento di un risultato di eccellenza, come previsto dalla normativa, ma sono corrisposte con un semplice attestato di frequenza scolastica, promozione o parziale superamento degli esami universitari.

Tali somme, infatti, secondo quanto riferito dall’istante, non sono corrisposte a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette, né per premiare studenti che conseguono livelli di eccellenza, essendo sufficiente il normale svolgimento del percorso scolastico.

L’Agenzia, inoltre, rileva che l’importo della borsa di studio non essendo commisurata al raggiungimento di risultati meritevoli appare troppo rilevante rispetto al grado d'istruzione raggiunto.

In conclusione, considerando che il legislatore chiaramente vuole evitare che l’erogazione in natura si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, i benefit corrisposti dall’istante non potranno beneficiare dell’esenzione non avendo i requisiti previsti dalla norma consistenti in un’ampia platea di beneficiari o nel raggiungimento di un risultato eccellente.

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