Bonus sanificazione, definita la percentuale di fruizione

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Bonus sanificazione, definita la percentuale di fruizione

La percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è pari al 15,6423% della somma richiesta. La percentuale deriva dal rapporto tra il tetto di spesa stabilito (200 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Il contributo, tra l’altro, può essere richiesto nella misura non superiore al valore di 60.000 euro. Si ricorda, a tal proposito, che le domande di ammissione al beneficio dovevano essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7 settembre.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020.

Bonus sanificazione, la normativa

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 259854 del 10 luglio 2020), sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.

Il citato provvedimento ha previsto, tra l’altro, che:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Bonus sanificazione, modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere utilizzato, fino al suo esaurimento, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta oppure in compensazione tramite modello F24. In caso di compensazione:

  • il modello F24 può essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in caso contrario il versamento sarà rifiutato;
  • se l‘importo compensato è superiore all’ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 sarà scartato.

Una successiva risoluzione istituirà un codice tributo ad hoc. I beneficiari potranno consultare l’importo fruibile nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus sanificazione, cessione del credito d’imposta

I beneficiari del bonus, infine, possono decidere anche per la cessione, totale o parziale, del credito d’imposta a terzi, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tal caso, l’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia della cessione del bonus può avvenire a decorrere da lunedì 14 settembre 2020, e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’1 settembre 2020 - Bonus sanificazione, richiesta in scadenza – Bonaddio

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