Bonus R&S e innovazione: codici tributo per la compensazione in F24

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Bonus R&S e innovazione: codici tributo per la compensazione in F24

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (codice "6938").

A questo, si aggiungono altri due codici, rispettivamente "6939" e "6940", che devono essere impiegati dalle imprese che hanno effettuato investimenti in attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, interessate dagli eventi sismici 2016-2017, per le quali il decreto Rilancio ha previsto una maggiorazione di aliquota.

Credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel Mod. F24

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica e in innovazione tecnologica 4.0 è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

La Legge n. 178/2020, infatti, ha modificato l’articolo 1, comma 198, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo l’estensione del suddetto tax credit fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Pertanto, per i soggetti con periodo “solare”, il bonus riguarda le spese ammissibili sostenute nel triennio 2020-2022.

In base al Dm MiSE del 26 maggio 2020, il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Per le spese sostenute nel 2020, l’utilizzo scatta dunque dal 2021.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:

“6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.

Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo “maggiorato” ex decreto Rilancio

Per incentivare gli investimenti in R&S delle imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nel Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, l’articolo 244, comma 1, del Dl n. 34/2020 ha disposto una maggiorazione del bonus previsto dal comma 200 del Bilancio 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente relativi a strutture produttive collocate nelle suddette regioni.

Nello specifico, l’agevolazione è stata così aumentata:

  • dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

  • dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

  • dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Successivamente, la maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dalla Legge di bilancio 2021.

I due nuovi codici istituti dalle Entrate, con la risoluzione n. 13/E/2021 (“6939” e “6940”), devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in R&S nelle Mezzogiorno e nel Centro Italia; mentre il credito base deve essere riportato sotto il codice “6938”.

I codici per i bonus maggiorati sono:

  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Mod. F24

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo (“6938”, “6939”, “6940”) devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.

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