Bonus reti di imprese agricole, c’è tempo fino al 20 ottobre

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Bonus reti di imprese agricole, c’è tempo fino al 20 ottobre

Per il tax credit destinato alle reti di imprese agricole e agroalimentari c’è tempo fino al 20 ottobre 2022. Nei termini di detta data, in particolare, vanno comunicati gli investimenti realizzati nel corso dell’anno 2021; per le spese delle annualità 2022 e 2023, invece, la comunicazione dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. La misura agevolativa, introdotta con la Legge di bilancio 2021, prevede, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, un credito d’imposta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, alle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. In particolare, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, le disposizioni del bonus si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese.

Con il provvedimento n. 174713/2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta ed approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni.

Nella disamina che segue vediamo nel dettaglio i diversi passaggi da seguire per accedere al beneficio.

Soggetti beneficiari

Destinatari del beneficio sono le reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009 convertito, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della L. n. 268/1999.

Reti contratti e reti soggetto

Rete

contratto

si tratta di reti prive di autonoma soggettività giuridica. In caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:

- in relazione alla quota delle spese direttamente imputate, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti;

- in relazione alla quota delle spese a queste “ribaltate”, qualora gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila che ha operato senza rappresentanza per conto delle imprese aderenti.

Rete

soggetto

 

si tratta di reti dotata di autonoma soggettività giuridica. In caso di “rete soggetto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili

 

La comunicazione è presentata:

  • in caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili;
  • in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.

Si ricorda che il contratto di rete - disciplinato dall’articolo 3 del D.L. n. 5/2009 convertito nella Legge n. 33/2009 e successive modifiche – è un accordo con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e, a tal fine, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un “fondo patrimoniale comune” e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In particolare, se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

  • al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i consorzi in materia di responsabilità di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
  • qualora la rete abbia soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, comma 3 del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente (articoli 24 o 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale, Dlgs. 82/2005) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia dello stesso inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima iscrizione a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Tuttavia, è con il D.L. n. 179/2012 che è stata introdotta la possibilità di usare il contratto di rete anche in agricoltura. In particolare, con l’articolo 1-bis, comma 3 del D.L. 91/2014 è stato precisato che:

Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Il contratto di rete nell’ambito della produzione agricola, quindi, non esclude la qualifica di imprenditori agricoli per i retisti (così come da risoluzione n. 75/E/2017).

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir. L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita “attestazione” rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del CAF.

Comunicazione delle spese

I soggetti aventi i requisiti previsti comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del beneficio, in proporzione alle risorse disponibili.

NOTA BENE: Con il provvedimento n.174713/2022 è stato approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni.

Nell’ambito della comunicazione, in particolare, occorrerà riportare:

  1. nel campo “Spesa sostenuta”, l’importo delle spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta:
  • 2021, per le comunicazioni inviate nel 2022;
  • 2022, per le comunicazioni inviate nel 2023;
  • 2023, per le comunicazioni inviate nel 2024.
  1. nel campo “Credito d’imposta”, l’ammontare del credito d’imposta, pari al 40% dell’importo indicato nel campo “Spesa sostenuta”, nei limiti del regime di aiuto applicabile indicato nell’apposita casella.

Modalità e termini per l’invio della comunicazione

La Comunicazione è da inviare - dal 20 settembre al 20 ottobre 2022, per gli investimenti realizzati nel 2021 - esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR 322/98 mediante i canali telematici dell’Agenzia. Per le spese delle annualità 2022 e 2023 la comunicazione dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative “motivazioni”. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

ATTENZIONE: Qualora si intenda “sostituire” una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare, entro i suddetti termini, una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Laddove, invece, il beneficiario del tax credit, per qualsiasi motivo, voglia rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello di comunicazione e barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio della comunicazione.

Ammontare del credito d’imposta

Nel rispetto dei limiti di spesa previsti, il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva:

a) nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

b) nella misura del 40% e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

c) nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, per le piccole e medie imprese agroalimentari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».

NOTA BENE: Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al beneficio  richiesto risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

 Se l’importo “teoricamente spettante”, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute, determina il superamento dei limiti massimi, nella comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito “rideterminato” ai fini del rispetto dei limiti. In tal caso, si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per detta percentuale.

Il beneficiario che, in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, co. 13 del D.L. 41/2021 (cd. regime "ombrello"), abbia superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ..”, ossia quelli applicabili fino al 27 gennaio 2021 e quelli introdotti al 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, può sottrarre dal credito d’imposta gli eventuali importi “eccedenti” i massimali, secondo quanto previsto dal provvedimento del 27 aprile 2022. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire indicato nel “Totale” della comunicazione.

Limiti massimi di aiuti di Stato

Periodo

Settore

Limiti sezione 3.1

 

19 marzo 2020 -27 gennaio 2021

agricoltura

€ 100.000

pesca e acquacoltura

€. 120.000

settori diversi dai precedenti

€. 800.000

 

28 gennaio 2021– 31.12.2021

agricoltura

€. 225.000

pesca e acquacoltura

€.270.000

settori diversi dai precedenti

€.1.800.000

 

1° gennaio 2022– 30.06.2022

agricoltura

€. 290.000

pesca e acquacoltura

€.345.000

settori diversi dai precedenti

€.2.300.000

 

Limiti aiuti di Stato - sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"

Periodo

Limiti sezione 3.2

13 ottobre 2020 -27 gennaio 2021

3.000.000 euro

28 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

10.000.000 euro

1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022

12.000.000 euro

Importi da riversare

Nel modello di comunicazione è previsto un apposito riquadro da compilare nel caso il beneficiario del tax credit abbia superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (quelli applicabili fino al 27 gennaio 2021 e quelli introdotti alla data del 28 gennaio 2021); in tal caso, l’eccedenza va “restituita” in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti. Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il beneficiario non intenda “sottrarre” l’importo degli aiuti eccedenti dal credito d’imposta, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila gli appositi campi della comunicazione.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante, la percentuale del provvedimento di approvazione della comunicazione è determinata tenendo conto del credito d’imposta “al lordo” dell’importo degli aiuti che si intende restituire indicato nel campo “Totale” (in pratica si considera l’importo del credito indicato nel campo “Credito d’imposta”). In caso di compilazione riquadro “Importi da riversare”, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione è pari all'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile diminuito (fino a capienza) dell'importo indicato nel campo "Totale" del riquadro.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale spettante a ciascun beneficiario. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo previsto il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;
  • con apposita risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Inoltre, si fa presente che il credito d’imposta in esame:

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022;
  • non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.

Cause di decadenza o revoca del credito d’imposta

Il diritto al credito d’imposta decade nei seguenti casi:

  • accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
  • mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell’Unione europea;
  • utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella Comunicazione.

Il credito d’imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

 

Quadro Normativo

- AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 174713 DEL 20 MAGGIO 2022;

- AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI COMUNICAZIONE;

- LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 (ART. 1, COMMA 131);

                                                                   

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