Revocato il bonus prima casa per l'immobile poi frazionato e venduto

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Revocato il bonus prima casa per l'immobile poi frazionato e venduto

Decadenza dall'agevolazione prima casa se l'immobile acquistato con il bonus viene poi frazionato in due appartamenti, venduti prima di 5 anni.

L'Amministrazione finanziaria può procedere con il recupero dell'imposta entro il termine triennale decorrente dalla vendita della seconda unità immobiliare frazionata.

Cassazione su agevolazione prima casa e relativa decadenza

La Cassazione si è occupata di una vicenda in cui un immobile acquistato con il beneficio prima casa era stato successivamente frazionato in due appartamenti, poi venduti prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, senza che il contribuente avesse provveduto ad acquistare altre unità immobiliari.

La questione che si poneva era di stabilire entro quando l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto far valere la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Ovvero, nel dettaglio, da quando si doveva far decorrere il termine triennale per il recupero dell'imposta?

Da quando decorre il termine triennale per recuperare l'imposta?

In primo grado, la CTP aveva ritenuto tardivo l'avviso di liquidazione che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente oltre il termine triennale della vendita della prima porzione dell'originario immobile.

La Commissione tributaria regionale, per contro, aveva rilevato che l'amministrazione avesse tempestivamente proceduto con l'atto di recupero della maggiore imposta, avendolo notificato entro il termine di tre anni dallo scadere dell'anno dalla cessione della seconda unità immobiliare frazionata.

Decorrenza dalla vendita della seconda unità immobiliare frazionata

Conclusioni, queste ultime, confermate dalla Suprema corte la quale, con ordinanza n. 1833 depositata il 23 gennaio 2019, ha evidenziato che, nella specie, la fattispecie della vendita dell'immobile a titolo oneroso, acquistato con il beneficio fiscale, non poteva dirsi perfezionata con il primo atto di vendita, dal momento che il contribuente aveva conservato la piena ed esclusiva proprietà della residua unità immobiliare frazionata.

Inoltre, il ricorrente non aveva mai prospettato elementi di fatto che escludessero l'effettivo e concreto impiego abitativo dell'unità immobiliare frazionata e rimasta in sua proprietà, conformemente, ossia, alle dichiarazioni rese in occasione dell'acquisto della proprietà dell'immobile nella sua interezza.

Di conseguenza, nella sentenza di secondo grado il dies a quo del termine triennale previsto dall'articolo 76 del DPR n. 131/1986 era stato correttamente individuato nel giorno di scadenza dell'anno successivo alla seconda alienazione.

Il tutto, con conseguente decadenza dall'agevolazione fiscale poiché allo spirare di tale termine, senza aver effettuato un nuovo acquisto, il contribuente aveva perso, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.

La notifica del provvedimento impositivo, in definitiva, avvenuta entro il triennio dalla seconda vendita, era da ritenere tempestiva.

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