Bonus per edilizia ceduti. Codici tributo per fornitori e cessionari

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Bonus per edilizia ceduti. Codici tributo per fornitori e cessionari

Attivati, con effetto 1° gennaio 2021, i codici tributo utili per fornitori e cessionari al fine di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta acquisiti su superbonus, ecobonus e sismabonus.

Ai sensi del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), in relazione agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  • efficienza energetica ex articolo 14 del DL 63/2013 (ecobonus) e commi 1 e 2, articolo 119. Dl 34/2020 (superbonus);
  • adozione di misure antisismiche ex articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013 (sismabonus) e comma 4, articolo 119, DL 34/2020 (superbonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6, articolo 119, DL 34/2020 (superbonus);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ex articolo 16-ter, DL 63/2013 e comma 8, articolo 119, DL 34/2020 (superbonus);

i soggetti che ne sostengono le spese negli anni 2020 e 2021 possono optare, invece dell’utilizzo diretto, per lo sconto in fattura, anticipato dai fornitori che effettuano i lavori, oppure per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare.

Nel caso dello sconto in fattura, i fornitori effettuano il recupero sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con risoluzione n. 83 del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate, per consentire ai fornitori e cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, istituisce i seguenti codici tributo:

  • “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni - articolo 121, comma 1, DL 34/2020 - inviate all’Agenzia delle Entrate in base a quanto stabilito nei provvedimenti dell’8 agosto (prot. n. 283847) e del 12 ottobre 2020 (prot. n. 326047).

I fornitori o il cessionario devono aver confermato l’esercizio dell’opzione attraverso la funzionalità della “piattaforma cessione crediti” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo suddetti sono attivi dal 1° gennaio 2021.

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