Bonus Occupazione 2018, quel che c'è da sapere

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Bonus Occupazione 2018, quel che c'è da sapere

Con la circolare del 2 marzo 2018, n. 40, l’INPS approfondisce in dettaglio tutti gli aspetti relativi all’esonero contributivo spettante alle aziende che, nell’anno in corso, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. L'Istituto tratta anche le questioni controverse e i casi particolari che possono presentarsi.

 

I punti della circolare INPS

La circolare, come anticipato, affronta tutti i vari aspetti dell'agevolazione, tra cui:

  • natura dell’esonero contributivo;

  • datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo;

  • rapporti di lavoro incentivati;

  • condizioni per il diritto all’esonero contributivo e controllo dei requisiti;

  • compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione;

  • assetto e misura dell’incentivo;

  • aspetti contabili.

 

La ratio dell’esonero contributivo

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( “legge di bilancio 2018”, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, il c.d. “bonus Occupazione 2018”.

L’esonero spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, con entrambi i seguenti requisiti:

  • non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

A tale proposito, si precisa che per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni (da intendersi come 34 anni e 364 giorni).

 

NB! Il bonus Occupazione 2018 costituisce una misura strutturale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, con la finalità di incentivare forme di occupazione giovanile stabile.

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo:

  • i datori di lavoro imprenditori ex art. 2082 c.c.;

  • i datori di lavoro non imprenditori, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

  • gli enti pubblici economici;

  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

  • gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;

  • i consorzi di bonifica;

  • i consorzi industriali;

  • gli enti morali;

  • gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  • le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;

  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;

  • le università;

  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

  • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

  • le Agenzie.

 

I rapporti di lavoro incentivati

In generale, come anticipato, l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), nel rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time.

La circolare specifica che il bonus si applica, in particolare, ai seguenti casi:

  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;

  • alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato;

  • in caso di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età;

  • alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (in tali casi, il beneficio corrisponde all’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile).

Non beneficiano, invece, dell’esonero contributivo:

  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato (in quanto si tratta pur sempre di una forma contrattuale concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua);

  • ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;

  • alle prestazioni di lavoro occasionali.

 

Le condizioni per il diritto all’esonero contributivo

In aggiunta a quanto sopra, per poter usufruire dell’esonero contributivo, le aziende sono tenute a rispettare i principi generali in materia di incentivi all’assunzione.

In merito alla fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'INPS ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

 

L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero non consente la fruizione dell’esonero contributivo.

 

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

 

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, ex articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario (ciò anche in caso di trasferimento di azienda).

 

Nelle ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per cessazione anticipata del rapporto, dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, non è prevista, per il nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore, la possibilità di fruire del beneficio residuo.

 

 

RIEPILOGO DEI REQUISITI PER IL LAVORATORE

Massimo 30 anni (35 anni nel 2018)

Non aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Assunzione (o conversione) tramite contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

 

 

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

Come chiarito dalla legge di Bilancio 2018, il bonus Occupazione 2018, non è cumulabile con gli incentivi per l’assunzione:

  • di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi;

  • di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;

  • l'incentivo “Occupazione NEET” e incentivo “Occupazione Mezzogiorno” (cumulabili fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile).

 

Assetto e misura dell’incentivo

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'incentivo in oggetto è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;

  • del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.”;

  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n.221 del 23 settembre 2015), nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e decorre dalla data di assunzione del lavoratore.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Si ribadisce che, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione spetta per 12 mesi, che decorrono dal mese successivo rispetto all’ulteriore periodo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015).

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

 

 

L’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l’INPS sta predisponendo un’apposita utility, attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali, nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base del sistema delle comunicazioni obbligatorie, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018, ovvero a partire dalla predetta data.

In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.

 

NB! Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata sarà svolto dall’INPS e dall’INL, sulla base delle rispettive competenze.

Con specifico riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro, l’Istituto si avvarrà anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

 

La procedura UniEmens per fruire dell’incentivo

Relativamente alle procedure UniEmens, la circolare distingue a seconda della tipologia di assunzione effettuata.

In caso di assunzioni a tempo indeterminato, i datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, nelle seguenti modalità:

- nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “GECO” ;

- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”:

- con il codice “L472” per il mese di riferimento;

- con il codice “L473” per i mesi di gennaio e febbraio.

Ancora, in caso di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, i datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i seguenti elementi:

- nell’elemento “TipoIncentivo”  il valore “GAPP”;

- nell’elemento “CodEnteFinanziatore”  il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo”  l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018.

In DM virtuale saranno generati i seguenti codici:

- “L474” per il conguaglio dello sgravio del mese di competenza;

- “L475” per il conguaglio dello sgravio del mese arretrati.

Da ultimo, per le trasformazioni post alternanza o apprendistato non professionalizzante, i datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, il beneficio spettante valorizzando i seguenti elementi:

- nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “GALT” ;

- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi precedenti.

Le denunce trasmesse genereranno in DM virtuale i seguenti Codici:

- “L476” per il benefici corrente”;

- “L477” per il conguaglio degli arretrati.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

INPS - Circolare del 2 marzo 2018, n. 40

 

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