Bonus lavoro con reimpiego

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Con la risoluzione n. 14/E/2009, l’agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sul bonus occupazione. Si tratta di una agevolazione che è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (commi 539-548) per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, o di 146 euro in caso di lavoratrici “svantaggiate”, in favore dei datori di lavoro che nel 2008 hanno incrementato il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate. Il bonus spetta se i lavoratori assunti non hanno mai lavorato prima, se hanno perso o sono in procinto di perdere l’impiego precedente, se sono portatori di handicap o, nel caso delle lavoratrici, se rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”. L’Amministrazione finanziaria, a tal proposito, precisa che non è agevolabile la semplice conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, anche se a contenuto formativo, in contratto a tempo indeterminato. Hanno diritto al bonus, dunque, i datori di lavoro che nel 2008 hanno assunto con contratto a tempo indeterminato lavoratori già impiegati, anche presso un altro datore, sulla base di un contratto a progetto giunto a scadenza e nel rispetto delle altre condizioni di legge. L’agevolazione non spetta, invece, nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento nel 2008. Infine, l’Agenzia fa presente che i datori non ammessi al bonus per esaurimento dei fondi possono presentare dal 1° al 20 aprile degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Bonus assunzione per il co.co.pro. – Cirioli

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