Bonus innovazione e design, dal 2024 aliquote dimezzate

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Bonus innovazione e design, dal 2024 aliquote dimezzate

Misure del tax credit 2024 ridotte rispetto al 2023 per gli investimenti in attività di transizione ecologica, innovazione tecnologica ed altre attività innovative (design e ideazione estetica), mentre resta ferma al 10% l’aliquota prevista per le attività di ricerca e sviluppo. Terminato, invece, con il 2023, salvo proroghe, il bonus potenziato diretto a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo afferente strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Nella disamina che segue si fornisce un quadro di sintesi delle principali disposizioni in materia.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del tax credit tutte le imprese residenti in Italia, esclusi, quindi, gli esercenti arti e professioni, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa;

che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Pertanto, il beneficio è fruibile anche dalle imprese agricole che svolgono attività che determinano il reddito in base alle disposizioni dell’articolo 32 del Tuir nonché dai soggetti che si avvalgono del regime forfettario. Inoltre - stando alla norma - le imprese possono fruire del credito d’imposta anche a prescindere dal regime contabile adottato; conseguentemente, possono accedere al beneficio i soggetti che adottano un regime di contabilità semplificata (ex articolo 18 del D.P.R. 600/1973).

Di converso, restano esclusi dalla possibilità di fruire del credito d’imposta le imprese che si trovano in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, altra procedura concorsuale) nonché le imprese destinatarie di “sanzioni interdittive” derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001).

In merito a queste ultime, nella circolare 9/E/2021 è stato confermato l’orientamento secondo cui l’applicazione delle sanzioni interdittive comporta una limitazione temporanea all’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e, pertanto, l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta deve riguardare solo l’arco temporale interessato dalla relativa sanzione interdittiva. Quindi, gli investimenti effettuati nel periodo interessato dalle sanzioni interdittive saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, poi, la fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

Ambito temporale e base di calcolo

Il credito d’imposta, nella sua attuale formulazione, è articolato in aliquote e massimali differenziati sulla base della tipologia di investimento agevolato che si intende effettuare.

In particolare, il tax credit opera fino al periodo d'imposta:

  • in corso al 31 dicembre 2031, per il credito relativo ad attività di ricerca e sviluppo;
  •  in corso al 31 dicembre 2025, per gli altri crediti d'imposta.

ATTENZIONE: Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Si rileva, dunque, la situazione che segue.

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

Il credito per attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200 della L. 160/2019) è riconosciuto:

  • dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031;
  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi.

Per quanto concerne la base di calcolo del bonus occorre far riferimento ai seguenti costi.

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

a) spese del personale

Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione

Le spese relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, assunti dall'impresa a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

b) Beni materiali mobili e software

 

Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati:

  • nei progetti di ricerca anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
  • per l'importo ordinariamente deducibile nel periodo d'imposta di utilizzo;  
  • nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

Nel caso in cui tali beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.

c) contratti extra-muros

Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative aventi sede in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (risposta a interpello 454/E/2020).

Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenza nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.

d) privative industriali

Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:

  • nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro;
  • a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti ammissibili al credito d'imposta.

Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE, in Stati SEE o in Stati (cd. white list) compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996. Non si considerano, comunque, ammissibili le spese derivanti da operazioni con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

e) servizi di consulenza

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta si considerano ammissibili al credito d'imposta:

  • nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili, senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista;
  • a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'elenco di cui al Decreto 4 settembre 1996.

f) Materiali per prototipi

 

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

  • nel limite massimo del 30% delle spese di personale;
  •  ovvero, nel caso di ricerca extramuros, del 30% dei costi di tali contratti.

Crediti d'imposta per innovazione tecnologica 4.0 e green

Per le attività di innovazione tecnologica il credito di imposta è riconosciuto:

  • dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti solari) e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (ragguagliato ad anno).

ATTENZIONE: Per tale credito d’imposta si evidenzia un calo nella misura del beneficio rispetto al 2023; fino al 2023, infatti, il tax credit era riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

In merito, poi, alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale “4.0” il credito di imposta è riconosciuto:

  • dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 (2024, con periodo d’imposta solare) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle spese ammissibili) nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

ATTENZIONE: Anche per tale credito d’imposta si evidenzia un calo nella misura del beneficio rispetto al 2023; fino al 2023, infatti, il credito d’imposta era riconosciuto nella misura del 10% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili), nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per quanto concerne la base di calcolo del bonus in parola occorre far riferimento ai seguenti costi.

Costi di innovazione tecnologica

a) spese del personale

Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa.

Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione

Le spese relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, assunti dall'impresa a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

b) Beni materiali mobili e software

 

Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota:

  • per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa;
  • nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica.

c) contratti per attività del commissionario

 

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica.

Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenti nell’Unione Europea, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al Decreto 4 settembre 1996.

d) servizi di consulenza

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.

Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:

  • nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per attività da parte del commissionario;
  • a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al Decreto 4 settembre 1996.

e) materiali per realizzazione di prototipi

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero del 30% delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario.

Credito d'imposta per attività di “design e ideazione estetica”

Per le attività di design e ideazione estetica il credito di imposta è riconosciuto:

  • dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti con periodo d’imposta solari) e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili), nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno.

Anche per tale credito d’imposta si registra una riduzione nella misura del beneficio rispetto al 2023; fino a tale anno, il credito d’imposta era riconosciuto nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro ragguagliato ad anno.

ATTENZIONE: Sono attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (art. 4 del Decreto 26 maggio 2020).

Per quanto concerne la base di calcolo del bonus occorre far riferimento ai seguenti costi.

Costi di design e innovazione

a) spese del personale

Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:

  • di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;
  • in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;
  • assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica.

b) Beni materiali mobili e software

 

Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari:

  • per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa;
  • nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

c) contratti  per attività del commissionario

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.

Nel caso di contratti stipulati con soggetti “esteri”, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenza nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al Decreto 4 settembre 1996.

d) servizi di consulenza

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel modo seguente:

  • nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per attività da parte del commissionario;
  • a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al Decreto 4 settembre 1996.

e) materiali e forniture

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario.

ATTENZIONE: E' terminato con il 2023, salvo ulteriori proroghe, anche il credito d’imposta potenziato diretto a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, direttamente afferente a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Crediti d’ imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione - Tabella di sintesi

Credito d’imposta

Percentuali anno 2024

Ricerca & sviluppo

10%, nel limite di 5 milioni di euro

Innovazione tecnologica

5%, nel limite di 2 milioni di euro

Design e ideazione estetica

5%, nel limite di 2 milioni di euro

Innovazione 4.0 e green

5%, nel limite di 4 milioni di euro

 

 

Credito d’imposta

Percentuali anno 2025

Ricerca & sviluppo

10%, nel limite di 5 milioni di euro

Innovazione tecnologica

5%, nel limite di 2 milioni di euro

Design e ideazione estetica

5%, nel limite di 2 milioni di euro

Innovazione 4.0 e green

5%, nel limite di 4 milioni di euro

 

 

Credito d’imposta

Percentuali anno 2026-2031

Ricerca & sviluppo

10%, nel limite di 5 milioni di euro

Modalità di fruizione e caratteristiche del beneficio

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Sul piano operativo, il tax credit è utilizzabile:  

  • esclusivamente in compensazione mediante F24 (codice tributo generale "6938");
  • in 3 quote annuali di pari importo;  
  • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.  

A tale credito d’imposta non si applica il limite generale di compensazione in F24 (2 milioni di euro), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU (250.000 euro, di cui alla L. 244/2007).

Occorre evidenziare che il credito d'imposta:

  • non può formare oggetto di “cessione o trasferimento”, neanche all'interno del consolidato fiscale;
  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma non porti al superamento del costo sostenuto.

Certificazione attestante la qualificazione delle attività

Al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta in condizioni di certezza operativa, le imprese possono richiedere, ai soggetti abilitati, una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo dei certificatori (art. 2 del DPCM 15 settembre 2023).

Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione:

  • della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2013;
  • della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Inoltre, la citata certificazione:

  • può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta in esame non siano state già constatate con processo verbale di constatazione (PVC) o contestate con atto impositivo;
  • esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata (fermo restando i controlli previsti dall'art. 1, comma 207 della L. 160/2019).

ATTENZIONE: L'impresa che intenda avvalersi della certificazione deve farne richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo le modalità che saranno definite con decreto ministeriale e versare i diritti di segreteria pari a 252 euro per ogni certificazione.

Obblighi documentali

Sono previsti precisi obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione. Ai fini del credito d’imposta, infatti, il sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando i limiti previsti per il tax credit relativo a ciascuna tipologia di attività).

Ai fini dei successivi controlli, le imprese – quale ulteriore adempimento - sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che:

  • illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione;
  • sia predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto;
  • sia controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

ATTENZIONE: Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Infine, le imprese che si avvalgono dei citati tax credit sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy “al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a “Industria 4.0”. Con il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 è stato approvato il relativo modello di comunicazione che, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.  

Il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

 

Quadro Normativo

-  DPCM 15/9/2023;

- LEGGE N.197 DEL 29/12/2022, ARTICOLO 1, COMMA 268;

- LEGGE N.234 DEL 30/12/2021;

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 6/10/2021;

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