Bonus illegittimi, sanzioni più dure
Pubblicato il 29 dicembre 2008
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Il Dl 185/08 prevede, a partire dallo scorso 29 novembre, due novità in tema di compensazioni dei crediti d’imposta. Si tratta, da una parte, dell’alleggerimento di alcuni adempimenti formali e, dall’altro, dell’inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazione. Nel decreto anti crisi sono previsti, infatti, due interventi: la cancellazione dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione del Fisco per le compensazioni di crediti di imposta per importi superiori a 10mila euro e l’equiparazione, a livello sanzionatorio, del trattamento applicabile all’indebita compensazione con quello della infedele dichiarazione. Lo scopo del Dl anti crisi è quello di cercare di ridurre l’utilizzo fraudolento delle operazioni e, a tal fine, per accentuare l’aspetto deterrente, stabilisce la sostanziale equiparazione all’infedele dichiarazione. A queste misura si aggiungono, poi, particolari disposizioni anche in tema di riscossione, per cercare di rendere il meno debole possibile la posizione dell’Erario, che difficilmente riesce a prevenire tali abusi. Particolarmente favorevole agli operatori è il punto riguardante l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione/richiesta preventiva di compensazione per l’utilizzo di crediti per ammontari superiori a 10mila euro. L’adempimento, che è stato introdotto dalla legge Finanziaria 2007, è rimasto quiescente in attesa di un provvedimento attuativo e ciò è stato di sicuro un bene, in quanto adottato prima avrebbe comportato molte difficoltà ai contribuenti, anche perché al momento della richiesta l’Agenzia poteva ancora non conoscere il reale ammontare del credito spettante, al fine di accogliere o negare la richiesta.
Come accennato, la possibilità di compensare liberamente i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali con la presentazione del modello di pagamento F24, insieme alla possibilità di correggere gli utilizzi in eccesso degli stessi avvalendosi delle regole del ravvedimento operoso relativo agli omessi o ritardati versamenti, ha portato a molte situazioni fraudolente, che il Dl 185/08 ha cercato di rimediare. L’agenzia delle Entrate deve procedere all’accertamento dell’indebito utilizzo, notificando con apposito atto di recupero il fatto entro il secondo anno da quello in cui l’accertamento è definitivo. Con riferimento alla notifica dell’atto emesso a seguito dei controlli riguardanti i crediti inesistenti, viene previsto un termine di otto anni che decorre dall’indebito utilizzo del credito stesso nel modello di pagamento unificato.
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