Bonus energia e gas nel consolidato. Cessione e conseguenze
Pubblicato il 02 novembre 2022
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Chiarimenti dalle Entrate - nella risposta n. 536 del 31 ottobre 2022 - in merito al trasferimento al consolidato fiscale dei crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore.
Crediti di imposta per imprese energivore e gasivore
La materia attiene ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese, relativi al 1° e al 2° trimestre 2022, per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Detti bonus sono utilizzabili in compensazione con F24, entro il 31 dicembre 2022, e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. n. 244/2007 e quelli dell'articolo 34, L. n. 388/2000.
In alternativa, detti crediti possono essere ceduti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati";
- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per dimostrare il diritto al credito;
Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, ossia in compensazione ed entro il 31 dicembre 2022.
Consolidato e cessioni dei crediti di imposta energia e gas
L’Agenzia delle Entrate fa presente che in precedenti documenti di prassi, riguardanti l’ambito del consolidato, è stato chiarito che ogni partecipante alla tassazione di gruppo ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima.
NOTA BENE: In tali circostanze è stato precisato che detto trasferimento non configura un'ipotesi di "cessione a terzi" dei crediti d'imposta, bensì si ha un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante.
Quindi, anche per quanto attiene alle cessioni di crediti energivori e gasivori, le consolidate possono trasferire al consolidato i crediti in parola ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla capogruppo e l’operazione non configura una cessione.
Pertanto, da ciò discende che:
- la cessione alla fiscal unit può avvenire anche in modo parziale, ai soli fini della compensazione con l'IRES del gruppo. La parte restante può essere utilizzata in compensazione dalle consolidate e non può essere ceduta a terzi;
- non vige l’obbligo di richiedere il visto di conformità;
- le consolidate non hanno l’obbligo di comunicare la cessione dei crediti d'imposta all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la consolidante, la risposta n. 536/2022 avverte che la stessa non potrà cedere i crediti trasferiti dalle consolidate a terzi.
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