Bonus edilizi. Le istruzioni per il rilascio del visto “ora per allora”
Pubblicato il 07 giugno 2023
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Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi? E’ la domanda a cui ha fornito risposta l’Agenzia delle Entrate con faq del 6 giugno 2023, pubblicata sul sito istituzionale.
Ma analizziamo in cosa consiste il visto “ora per allora” rispetto al visto ordinario.
Cessioni bonus edilizi. Visto ordinario
I visti di conformità sono stati inseriti nella disciplina dei crediti fiscali edilizi al fine di arginare il fenomeno delle frodi nell’ambito della cessione degli stessi.
E’ con il decreto “Antifrode” – decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021 - che è stato stabilito che va acquisita l’asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese e il visto di conformità da parte dei beneficiari dei bonus edilizi i quali intendono optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Tale visto è di matrice ordinaria e può essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio.
E’ necessario, al fine di poter effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito, che tale visto di conformità sia trasmesso all’Agenzia delle Entrate, tranne nel caso in cui si tratti di operazioni relative ai lavori di edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.
La normativa ha acquisito efficacia dal 21 novembre 2021, ma per i crediti sorti precedentemente si è verificato una specie di blocco delle cessioni dei crediti in quanto il secondo cessionario poteva essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario della detrazione fraudolenta.
Visto “ora per allora”
In questo quadro si è inserito il visto “ora per allora”. Infatti il decreto Aiuti-bis (Dl n. 115/2022 convertito con legge n. 142/2022) ha limitato la responsabilità solidale tra cedente e cessionario anche per quei crediti sorti senza visto.
In particolare:
- per le cessioni effettuate dal 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave;
- per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave purchè il cedente acquisisca l’asseverazione di un tecnico attestante l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato e un visto di conformità.
Tale visto è stato denominato “ora per allora” e permette di poter effettuare il passaggio del credito senza più pericoli evitando di essere chiamati a rispondere in solido per dolo o colpa grave.
Il suo rilascio da parte del professionista avviene dopo che sono state già inviate le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi.
Istruzioni per il rilascio del visto “ora per allora”
In relazione a tale certificazione, arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di rilascio con la pubblicazione della Faq del 6 giugno 2023.
Innanzitutto il fisco afferma che la forma di rilascio del visto di conformità è libera.
Come detto, la condizione richiesta è che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.
Il documento che accompagna il visto, sottoscritto dal professionista, deve contenere protocollo e il progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.
In aggiunta devono essere indicati:
- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- il codice fiscale del condominio (se applicabile);
- il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- la tipologia di intervento agevolato;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’ammontare della spesa sostenuta,
- l’ammontare del credito ceduto.
Ma il visto “ora per allora” va comunicato all’Agenzia?
La risposta è negativa: il visto non va trasmesso all’Agenzia delle Entrate in quanto non costituisce una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuta). Il visto ha solo l’utilità di limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, e va esibito in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.
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