Bonus edilizi. Le istruzioni per il rilascio del visto “ora per allora”

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Bonus edilizi. Le istruzioni per il rilascio del visto “ora per allora”

Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi? E’ la domanda a cui ha fornito risposta l’Agenzia delle Entrate con faq del 6 giugno 2023, pubblicata sul sito istituzionale.

Ma analizziamo in cosa consiste il visto “ora per allora” rispetto al visto ordinario.

Cessioni bonus edilizi. Visto ordinario

I visti di conformità sono stati inseriti nella disciplina dei crediti fiscali edilizi al fine di arginare il fenomeno delle frodi nell’ambito della cessione degli stessi.

E’ con il decreto “Antifrode” – decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021 - che è stato stabilito che va acquisita l’asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese e il visto di conformità da parte dei beneficiari dei bonus edilizi i quali intendono optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Tale visto è di matrice ordinaria e può essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio.

E’ necessario, al fine di poter effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito, che tale visto di conformità sia trasmesso all’Agenzia delle Entrate, tranne nel caso in cui si tratti di operazioni relative ai lavori di edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.

La normativa ha acquisito efficacia dal 21 novembre 2021, ma per i crediti sorti precedentemente si è verificato una specie di blocco delle cessioni dei crediti in quanto il secondo cessionario poteva essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario della detrazione fraudolenta.

Visto “ora per allora”

In questo quadro si è inserito il visto “ora per allora”. Infatti il decreto Aiuti-bis (Dl n. 115/2022 convertito con legge n. 142/2022) ha limitato la responsabilità solidale tra cedente e cessionario anche per quei crediti sorti senza visto.

In particolare:

  • per le cessioni effettuate dal 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave;
  • per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave purchè il cedente acquisisca l’asseverazione di un tecnico attestante l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato e un visto di conformità.

Tale visto è stato denominato “ora per allora” e permette di poter effettuare il passaggio del credito senza più pericoli evitando di essere chiamati a rispondere in solido per dolo o colpa grave.

Il suo rilascio da parte del professionista avviene dopo che sono state già inviate le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi.

Istruzioni per il rilascio del visto “ora per allora”

In relazione a tale certificazione, arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di rilascio con la pubblicazione della Faq del 6 giugno 2023.

Innanzitutto il fisco afferma che la forma di rilascio del visto di conformità è libera.

Come detto, la condizione richiesta è che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.

Il documento che accompagna il visto, sottoscritto dal professionista, deve contenere protocollo e il progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.

In aggiunta devono essere indicati:

  • il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • il codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • la tipologia di intervento agevolato;
  • l’anno di sostenimento della spesa;
  • l’ammontare della spesa sostenuta,
  • l’ammontare del credito ceduto.

Ma il visto “ora per allora” va comunicato all’Agenzia?

La risposta è negativa: il visto non va trasmesso all’Agenzia delle Entrate in quanto non costituisce una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuta). Il visto ha solo l’utilità di limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, e va esibito in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

Infine, nella faq agenziale si afferma che l’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata (Pec).
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