Bonus benzina, l’imponibilità contributiva può far saltare l’esonero dei lavoratori

Pubblicato il



Bonus benzina, l’imponibilità contributiva può far saltare l’esonero dei lavoratori

Il bonus carburante 2023 è esente sotto il profilo contributivo solo se di importo inferiore alla soglia massima prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR.

Per il periodo d’imposta 2023 il regime contributivo e fiscale applicabile ai beni ceduti ed ai servizi prestati ai lavoratori dipendenti risulta essere particolarmente variegato.

Come previsto dal Decreto Lavoro, infatti, sono stati innalzati i limiti di esenzione fiscale e contributiva previsti dal TUIR per le predette erogazioni da 258,23 a 3.000,00 euro esclusivamente per i soggetti con figli fiscalmente a carico, mentre rimane su un ulteriore, autonomo e diverso piano, il c.d. bonus carburante previsto dal decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, la cui corresponsione concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.

Nello specifico l’erogazione di tale ultimo bonus potrebbe comportare, laddove eccedente la soglia di “capienza” degli altri benefit, la rilevanza ai fini contributivi con possibilità di perdita o riduzione dell’esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti spettante per l’anno 2023.

Fringe benefit, trattamento fiscale e contributivo

Il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, la non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile dei beni ceduti ai lavoratori dipendenti che abbiano figli fiscalmente a carico sino al valore massimo di 3.000 euro, in luogo dell’ordinaria soglia di 258,23 euro.

Per l’applicazione del regime di miglior favore in trattazione, dunque, i figli dovranno essere fiscalmente a carico e cioè:

  • non devono avere un reddito superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
  • non devono avere un reddito superiore a 4.000,00 euro se di età non superiore a 24 anni.

ATTENZIONE: La verifica della condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

Per la generalità dei lavoratori rimane, invece, invariato l’ordinario limite previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, sopra citato.

Per entrambe le fattispecie il superamento della soglia (3.000 euro per i soggetti con figli fiscalmente a carico e 258,23 euro per gli altri percettori) comporta la rilevanza dell’intero valore corrisposto ai fini fiscali e contributivi.

NOTA BENE: Si precisa che rispetto alla generalità dei beni cedibili ai lavoratori dipendenti, il rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale è possibile esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1° agosto 2023, n. 23, le somme in trattazione devono essere erogate dal datore di lavoro entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono, in applicazione del c.d. principio di cassa allargata.

Per approfondimenti sul tema, leggi anche Chiarimenti dell’AdE sull’aumento del limite di esenzione per i fringe benefit.

Il bonus carburante

Come anticipato, il c.d. bonus benzina è una misura che opera su un diverso ed autonomo piano rispetto alla misura citata pocanzi e trova la propria fonte nell’art. 1, comma 1, decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sicché il datore di lavoro potrà erogare durante il periodo d’imposta 2023:

  • buoni carburante entro il limite massimo di 200 euro;
  • beni o servizi, ma anche altri buoni benzina, fino all’importo massimo di 258,23 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • beni o servizi, ma anche altri buoni benzina, fino all’importo massimo di 3.000,00 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tra i beni fiscalmente riconducibili all’art. 51, comma 3, TUIR, ed il bonus carburante opera però una netta distinzione riguardo al trattamento contributivo sul quale l’INPS ha fornito i dovuti chiarimenti con il messaggio 6 novembre 2023, n. 3884.

In particolare è stato precisato che il bonus in trattazione costituisce un’ulteriore agevolazione con efficacia ai soli fini fiscali rispetto a quella innalzata dal decreto legge n. 48/2023 e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina generale di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina fino al massimo di 200 euro, esente fiscalmente, potrà beneficiare dell’esenzione contributiva esclusivamente laddove:

  • inferiore, rispetto agli ulteriori benefit ceduti, alla soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti in genere;
  • inferiore, rispetto agli ulteriori benefit ceduti, alla soglia di 3.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Ciò assunto, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al bonus carburante eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il datore di lavoro abbia precedentemente corrisposto il bonus carburante, senza assoggettamento al trattamento contributivo in ossequio a quanto sopra esplicitato, ma superi nel corso dell’anno i limiti di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, in sede di conguaglio di fine anno dovrà far concorrere quanto corrisposto all’imponibile previdenziale del mese di competenza provvedendo a versare i relativi contributi.

Conguaglio previdenziale sul bonus carburante

Nel caso, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo corrisposto e non solo la quota eccedente.

ATTENZIONE: Per la determinazione dei limiti citati si deve tener conto anche dei beni o dei servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Pertanto, nel caso di superamento dei limiti menzionati il datore di lavoro che opera il conguaglio, ai soli fini previdenziali, deve provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati:

  • aumentando la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia dell’importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d’imposta 2023 non assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno, laddove risulti che il totale delle somme corrisposte a tale titolo superi la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ovvero la soglia di 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;
  • trattenendo al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso d’anno.

NOTA BENE: Diversamente, laddove in sede di conguaglio, il valore dei beni e/o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite non potrà essere portata in diminuzione la retribuzione imponibile, sicché il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Conguaglio contributivo dei fringe benefit in Uniemens

Per il recupero contributivo sulla quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro dovranno procedere:

  • con i flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del valore del fringe benefit;
  • sulla denuncia del mese di dicembre 2023, utilizzando la sezione <VarRetributive>, per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit specificata nel campo <AnnoMeseVarRetr>, con le seguenti variabili: FRIBEN, da utilizzare per la competenza specifica in cui è presente un imponibile da abbattere; FRBDIM, da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza di massimale; FRBMAS, da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenza successive a quelle riportate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.

Concorrenza del bonus carburante e perdita dell’esonero contributivo

In alcuni specifici casi la concorrenza ai fini previdenziali del bonus carburante può comportare la perdita dell’esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 1, comma 281, legge di Bilancio 2023, come innalzata sino al 31 dicembre 2023 dall’art. 39, comma 1, Decreto Lavoro.

Per approfondimenti, leggi anche Uniemens, istruzioni INPS per l’esonero dei contributi a carico del lavoratore

Si rammenta al riguardo che l’esonero in argomento, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a:

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (2% sulla tredicesima);
  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro (3% sulla tredicesima mensilità).

Pertanto, supponendo che il lavoratore, senza figli fiscalmente a carico, abbia già percepito da altro datore di lavoro 258,23 euro a titolo di fringe benefit ex art. 51, comma 3, TUIR, l’eventuale corresponsione del bonus carburante, imponibile ai fini contributivi, seppur generi una “perdita” sul netto percepito dal lavoratore, come sotto rappresentata, risulta sempre economicamente conveniente rispetto all’esonero stesso.

Alcuni esempi

 

No bonus carburante

Si bonus carburante

Retribuzione lorda

€ 1.724,00

€ 1.724,00

Bonus carburante

-

€ 200,00

Ctr. INPS c/dipendente (9,19%)

€ 158,44

€ 176,82

Esonero ctr. IVS c/dipendente

€ 120,68

€ 115,44

Imponibile fiscale

€ 1.686,24

€ 1.662,62

Irpef lorda

€ 396,56

€ 390,66

Detrazioni lav. dipendente

€ 205,50

€ 205,66

Irpef netta

€ 191,06

€ 185,00

Netto in busta

€ 1,495,18

€ 1.477,62

Valore beni

-

€ 200,00

Totale valori retributivi

€ 1.495,18

€ 1.677,62

 

 

No bonus carburante

Si bonus carburante

Retribuzione lorda

€ 1.922,00

€ 1.922,00

Bonus carburante

-

€ 200,00

Ctr. INPS c/dipendente (9,19%)

€ 176,63

€ 195,01

Esonero ctr. IVS c/dipendente

€ 134,54

€ 127,32

Imponibile fiscale

€ 1.879,91

€ 1.854,31

Irpef lorda

€ 444,98

€ 438,58

Detrazioni lav. dipendente

€ 186,33

€ 186,50

Irpef netta

€ 258,65

€ 252,08

Netto in busta

€ 1.621,26

€ 1.602,23

Valore beni

-

€ 200,00

Totale valori retributivi

€ 1.621,26

€ 1.802,23

 

 

No bonus carburante

Si bonus carburante

Retribuzione lorda

€ 2.690,00

€ 2.690,00

Bonus carburante

-

€ 200,00

Ctr. INPS c/dipendente (9,19%)

€ 247,21

€ 265,59

Esonero ctr. IVS c/dipendente

€ 161,40

€ -

Imponibile fiscale

€ 2.604,19

€ 2.424,41

Irpef lorda

€ 672,92

€ 609,98

Detrazioni lav. dipendente

€ 122,25

€ 139,17

Irpef netta

€ 550,67

€ 470,81

Netto in busta

€ 2.053,52

€ 1.953,60

Valore beni

-

€ 200,00

Totale valori retributivi

€ 2.053,52

€ 2.153,60

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, conv., con modificazioni L. n. 10 marzo 2023, n. 23

Agenzia delle Entrate - Circolare 1° agosto 2023, n. 23

INPS - Messaggio 6 novembre 2023, n. 3884

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito