Bonus bebè 2018
Pubblicato il 21 marzo 2018
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Con circolare n. 50, del 19 marzo 2018, l’INPS ha fornito le istruzioni relative al c.d. bonus bebè per il 2018, ovvero l’assegno di natalità riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Più nello specifico, la circolare si è soffermata su:
- Quadro normativo di riferimento e principi generali;
- Indicatore ISEE;
- Requisiti del soggetto richiedente;
- Affidamento temporaneo;
- Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno;
- Misura e durata dell’assegno di natalità;
- Pagamento dell’assegno;
- Parto gemellare ed adozioni plurime;
- Cause di decadenza;
- Aspetti fiscali.
Domanda
La domanda di assegno può essere presentata solo telematicamente ed una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.
Per i minori affidati temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Deve essere corredata dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, salvo che tale modello sia già stato presentato in occasione di altre domande di prestazione.
Tale modulo può essere trasmesso:
- allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
In mancanza di tale documento, o qualora lo stesso sia incompleto, la domanda verrà posta in stato “sospesa”.
Si rammenta che in caso di parto gemellare e/o adozione plurima, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
A tal fine - spiega l’INPS - al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.
Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.
- eDotto.com – Edicola del 9 gennaio 2018 – Bonus bebè anche per il 2018 ma per un solo anno – Schiavone
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