Bonus baby-sitting, istruzioni per la presentazione delle domande
Pubblicato il 14 aprile 2021
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Il perdurare della crisi epidemiologica da Covid-19, ha determinato non pochi disagi ai lavoratori e alle lavoratrici con a carico figli minori.
Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, ha introdotto misure di sostegno per lavoratori e lavoratrici con figli minori affetti da infezione da SARS-CoV-2 o sottoposti in quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) o per i quali è stata sospesa l’attività didattica in presenza, tra cui l’erogazione di bonus per servizi di baby-sitting.
L’Inps, con la circolare 14 aprile 2021, n. 58, rende note le istruzioni operative per la gestione delle domande di bonus baby-sitting.
Destinatari
Il beneficio spetta nella misura massima di 100 euro settimanali a condizione che si sia verificato uno dei seguenti casi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021:
- sospensione didattica in presenza del figlio;
- infezione da SARS COVID-19 del figlio;
- quarantena del figlio.
Possono richiedere il bonus baby-sitting i genitori di figli conviventi minori di 14 anni, anche adottati o in affido ovvero affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’art.4, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e rientranti nelle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata – e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari.
Il beneficio non spetta qualora uno dei genitori svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisca del congedo parentale di cui ai commi 2 e 5 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30. Non spetta, altresì, ai genitori destinatari di trattamenti di integrazione salariale, ma limitatamente ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa.
Diversamente, nell’ipotesi di riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del bonus.
L’erogazione del bonus avviene previa autocertificazione da parte del genitore richiedente; il quale dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna di tali condizioni.
Presentazione della domanda
La prestazione può essere richiesta:
- accedendo sul sito dell’Istituto con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021”;
- Attraverso i servizi telematici offerti dai Patronati.
Per poter fruire del bonus, mediante Libretto Famiglia, sia l'utilizzatore che il prestatore devono registrarsi sull’apposita piattaforma informatica accessibile sul sito dell’istituto previdenziale alla voce “prestazioni occasionali”.
Misura del bonus
Il bonus verrà erogato nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Possono essere remunerate le prestazioni svolte dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma entro il 30 settembre 2021.
Si precisa che è esclusa la possibilità di remunerare prestazioni rese da familiari, pertanto, all’atto dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia l’utilizzatore dovrà dichiarare l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore.
Infine, l’Inps rammenta che, nell’eventualità in cui i prestatori siano titolari di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, il compenso derivante dal bonus baby-sitting determina la sospensione dell’intera pensione o la riduzione dell’importo in pagamento.
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