Bonus baby-sitting 2021, 100 euro settimanali fino al 30 giugno

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Bonus baby-sitting 2021, 100 euro settimanali fino al 30 giugno

Con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al co. 1 dell’art. 2 del D.L. n. 30/2021.

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il libretto famiglia.

Bonus baby-sitting, la normativa

Il D.L. n. 30/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14.

Bonus baby-sitting, soggetti interessati

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica operatori sociosanitari).

Bonus baby-sitting, importo e modalità di erogazione

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il cd. “bonus asilo nido”.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’art. 2 del D.L. in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

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