Bonus 150 euro, tutte le regole per l’erogazione

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Bonus 150 euro, tutte le regole per l’erogazione

Con l’elaborazione dei cedolini paga del mese di competenza novembre 2022 i lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di importo non superiore a 1.538 euro, riceveranno dai datori di lavoro il c.d. Bonus 150 euro, previsto dall’art. 18 e ss., del Decreto Aiuti-Ter. Come già avvenuto per il precedente bonus del mese di luglio 2022, l’indennità in argomento verrà riconosciuta automaticamente previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare di trattamenti pensionistici o di far parte di un nucleo beneficiario del c.d. Reddito di Cittadinanza.

Le istruzioni operative sono state rese disponibili dall’Istituto previdenziale con la circolare 17 ottobre 2022, n. 116, e con il successivo messaggio 17 novembre 2022, n. 4159. Quanto alle ulteriori categorie di beneficiari (pensionati, percettori di RdC, percettori di trattamenti di disoccupazione, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) le modalità di richiesta sono state oggetto della circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.

Bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti

L’art. 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosce ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nel mese di competenza di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro e che non siano titolari di trattamenti di cui al successivo art. 19, un’indennità una-tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità, anticipata in via automatica dai datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore circa la non titolarità delle prestazioni di cui all’art. 19, commi 1 e 16, del medesimo decreto legge, verrà portata in compensazione sulla denuncia contributiva Uniemens della mensilità di novembre 2022.

Saranno coinvolti dalle operazioni di controllo dell’imponibile INPS e relativa corresponsione del bonus in trattazione tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, con espressa esclusione dei datori di lavoro domestico e dei lavoratori agricoli a tempo determinato, anche nei casi in cui, nel predetto mese di competenza novembre 2022, vi sia una copertura figurativa parziale.

L’indennità una-tantum è, dunque, riconosciuta alla generalità dei lavoratori dipendenti ed anche nel caso in cui gli stessi siano beneficiari di eventi con copertura figurativa integrale da parte dell’Istituto previdenziale, sicché, pur attestando una retribuzione azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio CIGO, CIGS, Assegni di integrazione salariale, ecc), l’indennità andrà erogata dovendo fare riferimento alla c.d. retribuzione teorica individuata nel flusso Uniemens.

ATTENZIONE: laddove la retribuzione risulti azzerata per eventi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva non coperti da contribuzione figurativa, l’indennità una-tantum non potrà essere riconosciuta.

Si rammenta che l’indennità spetterà ai lavoratori subordinati una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro, e non sarà fiscalmente rilevante né potrà essere cedibile, sequestrabile o pignorabile.

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà aver cura di presentare l’apposita dichiarazione prevista dalla norma circa la mancata percezione di trattamenti pensionistici ovvero di essere in un nucleo beneficiario di Reddito di Cittadinanza al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. Gli eventuali importi riconosciuti da più datori di lavoro saranno, infatti, oggetto di apposito recupero in parti uguali ed avverrà sempre per il tramite dell’impresa.

NOTA BENE: la verifica circa il superamento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dovrà essere effettuata con riferimento al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è stata resa. Paradossalmente, dunque, laddove il lavoratore abbia in essere due rapporti di lavoro, il primo di 36 ore settimanali con imponibile superiore a 1.538 euro ed il secondo di 4 ore settimanali con imponibile inferiore a 1.538 euro, potrà – comunque – essere beneficiario dell’indennità in argomento per il secondo rapporto di lavoro.

Verifica della retribuzione e mensilità aggiuntive

Stando alle indicazioni amministrative rese note con il messaggio 17 novembre 2022, n. 4159, l’Istituto previdenziale, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che la retribuzione del mese di competenza novembre 2022 deve essere intesa al netto dell’eventuale tredicesima o rateo di tredicesima corrisposta.

In tal senso, dunque, ai fini della verifica della soglia di retribuzione imponibile utile alla percezione del bonus in trattazione, non si dovrà tenere conto dell’eventuale corresponsione della tredicesima mensilità o dei suoi ratei.

ATTENZIONE: Diversamente, nell’assenza di ulteriori chiarimenti e specifiche, si ritiene che l’eventuale corresponsione del rateo di quattordicesima mensilità debba essere considerato utile al fine del raggiungimento della sopradetta soglia, così come – per i casi di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 – dei residui per ulteriori tipologie di ratei non goduti e liquidati alla chiusura del rapporto. Invero, in analogia con l’impianto normativo voluto dal legislatore, che ha generalmente fissato il limite di reddito non superiore a 20.000 euro per la percezione dell’indennità in argomento, moltiplicando la soglia mensile di 1.538 euro – rivolta ai lavoratori dipendenti – per tredici mensilità, si otterrà l’importo “annuo” di 19.994 euro, sicché è possibile giustificare l’esclusione operata dall’INPS, in conforme indirizzo con il Ministero del Lavoro, rispetto all’esclusione di eventuali ulteriori mensilità aggiuntive.

Esposizione sul flusso Uniemens

Come disposto dal messaggio INPS del 17 novembre, i datori di lavoro potranno esporre il conguaglio delle indennità erogate sia nei flussi contributivi di novembre che di dicembre 2022.

A tal fine, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale>, con il codice “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
  • <IndentMotivoUtilizzoCausale> con il valore “N”;
  • <AnnoMeseRif> con il periodo “2022/11”;
  • <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l’importo da recuperare.

In aggiunta a tali elementi dovrà, altresì, essere compilato l’elemento <BaseRif> nel quale dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica per i soli casi di assenza dell’imponibile previdenziale.

Ulteriori categorie di beneficiari

Il successivo art. 19, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosce la medesima indennità ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, e con reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l’anno 2021 ad euro 20.000.

L’Istituto erogherà, inoltre, la medesima indennità a tali ulteriori categorie di soggetti:

  • lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità prevista dall’art. 32, comma 8, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2022);
  • percettori di NASpI o DIS-Coll nel mese di novembre 2022;
  • percettori di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’art. 32, legge 29 aprile 1949, n. 264;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile, e ai dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti siano in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, e che siano iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. Tali soggetti non devono, altresì, essere titolari di trattamenti pensionistici e non devono avere, con riferimento a detto contratto di collaborazione coordinata e continuativa, un reddito superiore ad euro 20.000 nell’anno 2021;
  • lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una indennità prevista dall’art. 10, commi da 1 a 9, D.L. n. 41/2021, e dell’art. 42, D.L. n. 73/2021. Il bonus verrà, altresì, erogato da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi individuati dall’art. 32, comma 12, secondo periodo, D.L. n. 50/2022.
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. In tal senso, si evidenzia che laddove tali soggetti ricadano nella previsione di cui al precedente art. 18, l’indennità – erogabile una sola volta – verrà corrisposta dal datore di lavoro presso cui sia in forza il dipendente. Tale fattispecie trova, dunque, applicazione solo residuale;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Anche in tal caso, il reddito derivante dai predetti rapporti non dovrà essere superiore ad euro 20.000;
  • medesimi soggetti di cui ai commi 15 e 16, D.L. n. 50/2022 (lavoratori titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che abbiano, nel 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile alla gestione separata ed i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio aventi partita IVA e con reddito, derivante dalla predetta attività, superiore a 5.000 euro, e, dunque, con iscrizione alla gestione separata alla data di emanazione del D.L. n. 50/2022);
  • nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Come chiarito dall’INPS nella circolare 16 novembre 2022, n. 127, per i titolari delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, percettori di disoccupazione agricola di competenza 2021, beneficiari delle indennità Covid-19 di cui al D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 73/2021, lavoratori autonomi occasionali ed incaricati alle vendite a domicilio beneficiari della precedente indennità di 200 euro del mese di luglio 2022, l’erogazione avverrà automaticamente da parte dell’Istituto, sicché i predetti soggetti non dovranno presentare alcuna domanda.

Diversamente, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali soprarichiamati e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, dovranno procedere a presentare la domanda di accesso alla prestazione entro e non oltre il 31 gennaio 2023, tramite la sezione online Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche del sito dell’Istituto previdenziale.

Viene, dunque, confermata la scheda di sintesi esposta sull’Approfondimento Lavoro del 20 ottobre 2022, riproposta di seguito:

Rif. Normativo (art. 19)

Beneficiari

Presentazione domanda

Commi da 1 a 7

Pensionati o percettori di assegno di invalidità

No

Comma 8

Lavoratori domestici

No

Comma 9

Percettori di NASpI o Dis-Coll

No

Comma 10

Percettori di disoccupazione agricola 2021

No

Comma 11

Co.Co.Co. e assimilati

Si

Comma 12

Beneficiari di indennità ex art. 10, D.L. 41/2021 e art. 42, D.L. n. 73/2021

No

Comma 13

Stagionali, a tempo determinato e intermittenti

Si

Comma 14

Iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Si

Comma 15

Lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio

No

Comma 16

Percettori di RdC

No

 

QUADRO NORMATIVO

INPS – Circolare 17 ottobre 2022, n. 116

INPS – Circolare 16 novembre 2022, n. 127

INPS – Messaggio 17 novembre 2022, n. 4159

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