Birra, bolla obbligatoria solo a monte

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L'agenzia delle Dogane, con circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, fornisce la giusta interpretazione al comma 1-bis dell'art. 1 del dpr n. 472/96, introdotto dall'art. 34, comma 43 del dl n. 179/2012.

L’emissione della bolla di accompagnamento, si spiega, è limitata alla prima “immissione in commercio” che equivale alla “immissione in consumo” della disciplina recata dal Testo unico.

Il documento di accompagnamento dei beni viaggianti viene utilizzato, nelle fattispecie e nei settori d’imposta specificamente previsti, in luogo del Das (che comunque può essere utilizzato in alternativa) e, pertanto, non può che mutuarne il medesimo perimetro applicativo contraddistinto dal trasferimento di prodotti che hanno assolto l’imposta.

L'obbligo della bolla di accompagnamento

Dunque è obbligatoria solo relativamente “all'operazione di movimentazione che integra l'immissione in consumo dei prodotti, svincolando gli stessi dal regime sospensivo”.

Conseguentemente, restano escluse dall’adempimento le operazioni effettuate da soggetti economici che, nella catena di distribuzione di beni, rivestono ruoli che ne presuppongono successive movimentazioni (a valle della prima immissione), come distributori all'ingrosso o rivenditori di merci.

Sulla scorta di quanto detto, in merito alla birra si specifica che l’emissione della bolla è dovuta a monte della rete di distribuzione; mentre, non è necessaria nei successivi trasferimenti, dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita.

Si ricorda che l’obbligo di emissione del documento in oggetto ricorre per i trasferimenti di prodotto assoggettato ad accisa, in quanto il regime tributario di riferimento consente che non sia scortato dal Das, altrimenti operante.
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