Biliardini e flipper: arriva l’imposta dell’8%
Pubblicato il 16 febbraio 2023
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Istruzioni per i gestori di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per il versamento del relativo tributo (Isi - Imposta sugli intrattenimenti). Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane – Direzione Giochi la circolare n. 6 del 13 febbraio 2023.
Imposta sugli intrattenimenti: l’origine
La legge è del 2003 – relativa agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – ma l’estensione anche al calcio balilla e a tutti i giochi senza vincite in denaro è del 2021. Anche se il Governo Draghi, dopo i reclami da parte degli operatori del settore, ne ha fermato l’applicazione.
Imposta su biliardi e flipper
Ma ora, l’Agenzia delle Dogane ritorna a battere cassa fornendo chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS.
Su detti apparecchi non è necessario ottenere autorizzazione, verifica tecnica e certificazione, sussistendo l'obbligo del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'Iva forfettaria (se prevista).
La circolare 6/2023 riporta a titolo esemplificativo una tabella contenente le basi imponibili forfetarie di alcuni apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato.
Ad esempio:
- 3.800 euro per i biliardi;
- 510 euro per apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini, freccette senza componenti elettronici;
- 540 euro per jukebox;
- 1.090 euro per flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche.
Circa i termini di pagamento del tributo, la data è quella del 16 marzo ovvero, per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, il 16 del mese successivo a quello
di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua.
NOTA BENE: Gli importi indicati sono variabili: è infatti atteso il decreto del ministero dell'Economia che dovrà stabilire le basi imponibili definitive.
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