Bilanci, cura d’urto per le non quotate
Pubblicato il 15 gennaio 2007
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L’Unione europea, al fine di assicurare che le società comunitarie che applicano gli Ias e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità, ha emanato la direttiva 2003/51, allo scopo di mantenere coerenza fra le direttive contabili e i principi Ias. La direttiva 51 contiene sia disposizione di attuazione obbligatorie sia disposizioni facoltative. Con un Dl approvato dal Governo il 2 novembre 2006, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, si dà attuazione solo alle disposizioni di carattere obbligatorio, dato che “la parte facoltativa comporta scelte di elevata discrezionalità politiche e complessità tecnica”. In questo contesto è intervenuto anche l’Oic, che di recente ha approvato un’ipotesi di modifica degli articoli del Codice civile relativi alla redazione del bilancio, allo scopo di completare l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni delle direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce, andando così oltre al recepimento minimale contenuto del decreto legislativo all’esame delle Commissioni parlamentari. Lo scopo è quello di ridurre le ampie differenze normative oggi esistenti, cercando di armonizzare il più possibile la disciplina codicistica con le disposizioni Ias/Ifrs. Al momento, non è facile sapere quando potranno essere recepite le proposte Oic di modifica del Codice civile. Si sa solo che le innovazioni proposte dall’Oic sono molto più rilevanti di quelle che paiono previste dalla direttiva 2003/51/Ce, specie per quanto riguarda i criteri di valutazione, e possono avere notevoli conseguenze, sugli operatosi, sia in termini di maggiori adempimenti sia di minor flessibilità nelle politiche di bilancio.
- ItaliaOggi7, p. 20 – Liquidazione, bilancio obbligatorio – Villa - Cornaggia
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