Bilanci consolidati 2020 con deroga alla continuità aziendale

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Bilanci consolidati 2020 con deroga alla continuità aziendale

Terminata la fase di pubblica consultazione, l’11 marzo 2021 l’OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 8 in materia di continuità aziendale.

Il documento dal titolo “Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale), entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

Scopo del lavoro è quello di analizzare sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione con modificazioni del Dl n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”).

Tale norma introduce la facoltà di deroga all’articolo 2423-bis, n. 1, del Codice civile, al verificarsi di determinate condizioni, proprio per evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione possa enfatizzare gli effetti negativi della pandemia in corso.

Continuità aziendale, normativa di riferimento

L’articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 in tema di "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" stabilisce che “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”.

Infatti, le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Inoltre, a determinate condizioni possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale senza che venga alterato il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Pertanto, “restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

Continuità aziendale, ambito di applicazione

L’OIC, nella versione definitiva del documento interpretativo n. 8, conferma sostanzialmente quanto già riportato nella bozza, individuando: i soggetti cui la norma si riferisce e i bilanci cui la norma risulta applicabile.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC; mentre, restano escluse dalla disposizione le società che adottano i principi contabili internazionali.

Secondo il documento OIC, però, le suddette disposizioni devono essere estese anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nella redazione del proprio bilancio d’esercizio. Infatti, sembrerebbe illogico che una società rediga il bilancio d’esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo dichiari nel proprio bilancio consolidato l’assenza di continuità aziendale.

Continuità aziendale, modalità di applicazione

Con riferimento ai bilanci interessati dalla norma, il documento interpretativo si preoccupa di stabilire per la redazione di quali bilanci è possibile esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale.

Nello specifico, si tratta dei bilanci:

  • chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020;

  • chiusi prima del 31 dicembre 2020, ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020;

  • in corso al 31 dicembre 2020, ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021.

La condizione ribadita dall’OIC è che la società possa avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (per esempio, 30 giugno 2020, 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2021) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.

Più precisamente, con riferimento ai bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020, la società può applicare la deroga prevista dalla legge di conversione del Dl Rilancio, se:

  • nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei par. 21 e 22 dell’OIC 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater della Legge n.77;

  • nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater della Legge n.77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all’articolo 7 comma 2 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio”.

Al contrario, non è possibile usufruire della deroga se, nel precedente bilancio approvato, la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure 24 dell’OIC 11, cioè:

  • assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, senza che siano ancora accertate cause di scioglimento;
  • accertamento di una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del Codice civile.

Continuità aziendale, Nota integrativa

La norma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione; comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi.

Pertanto, è necessario fornire nella Nota integrativa non solo le informazioni che hanno condotto l’impresa alla scelta di avvalersi della deroga, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

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