Beni non superiori a 516,46 euro Super ammortamento con coefficienti
Pubblicato il 27 novembre 2017
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In caso di beni di costo inferiore a 516,46, la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 per cento a titolo di super ammortamento.
Arriva, con risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017, il chiarimento dell’agenzia delle Entrate sulla disciplina del super ammortamento con riferimento ai beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Ricorda la risoluzione che il super ammortamento è stato introdotto con la legge di stabilità 2016 - articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, L. n. 208/2015 - e permette ad imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
La Legge di stabilità 2017 ha prorogato, tranne che per alcuni beni, il super ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, in presenza di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018.
Con riferimento ai beni di costo inferiore a 516 euro, la circolare n. 23/2016 ha specificato che la maggiorazione del 40% non influisce sulle modalità di deduzione e, quindi, nell’ipotesi in cui il costo del bene, per effetto della maggiorazione, superi l’importo di euro 516,46, permane la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio.
E’ possibile ammortizzare il bene di modico valore in più esercizi?
La risoluzione n. 145/2017 fornisce risposta alla questione se sia possibile per il contribuente decidere di ammortizzare i beni in questione in più esercizi.
L’Agenzia fa presente che la scelta di non avvalersi della deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute e, quindi, di dedurre quote di ammortamento annuali, porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988.
In pratica, la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 per cento.
Pertanto il contribuente:
- dedurrà le quote di ammortamento dei beni secondo quanto previsto dal Tuir (articolo 102, commi 1 e 2), nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico (articolo 109, comma 4);
- dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40%, applicando i coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.
La risoluzione riporta due esempi riguardanti le ipotesi di deduzione integrale del costo del bene nel bilancio dell’esercizio di sostenimento e di ammortamento civilistico del bene in più esercizi.
- eDotto.com – Edicola del 24 ottobre 2017 - Iper e Super ammortamento FAQ aggiornate dal MiSE – Moscioni
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