Benefici prima casa, non serve la richiesta

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In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 342/2000 subordina il beneficio al possesso del doppio requisito, oggettivo e soggettivo, del possesso dell’abitazione non di lusso e del possesso, in capo al beneficiario, dei requisiti in materia di acquisto della prima casa. Decide la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 31/02/09 depistata il 22 gennaio 2009, che le agevolazioni per il trasferimento della prima casa competono quando il duplice requisito è effettivamente soddisfatto, senza che sia anche necessaria una specifica richiesta.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Benefici prima casa, non serve la richiesta - Fuoco

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