Benefici contributivi in agricoltura e rispetto della contrattazione collettiva

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Con al risposta all’interpello n. 8 del 24 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ricordato che i benefici contributivi riconosciuti dal D.Lgs. n. 375/1993 al settore agricolo sono subordinati all’applicazione dei “contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero dei contratti collettivi territoriali ivi previsti”.

Tuttavia, chiarisce la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, la Legge n. 296/2006, art. 1, commi 1175 e 1176, prevede che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che già la legislazione del 1993 introduce, quale condizione necessaria per il godimento delle agevolazioni contributive ivi previste, il rispetto della contrattazione collettiva, si ritiene che detta contrattazione sia da intendersi quella promanante dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 40 - Requisiti più elevati per le agevolazioni in agricoltura - Tschöll

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