Bancarotta fraudolenta in caso di conferimenti restituiti senza termine
Pubblicato il 29 settembre 2023
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In caso di crisi aziendale e salvataggio attuato dai soci mediante conferimento in conto di aumento futuro di capitale, si impone, per esigenza di garanzie del ceto creditorio, l'individuazione di un termine finale a cui è correlata, in caso di mancata deliberazione dell'aumento, l'insorgenza del diritto di restituzione del conferimento.
Se, infatti, la restituzione avviene prima del termine, pattuito o fissato dal giudice, si realizza una distrazione da bancarotta societaria.
Laddove, poi, non sia stato concordato un termine a garanzia dei creditori, né esso venga sollecitato al giudice, le somme non potranno essere restituite, in quanto destinate a coprire l'aumento di capitale.
Diversamente opinando, si avrebbe un rimborso sine causa, essendo correlata, la relativa obbligazione, alla mancata adozione della delibera entro un determinato termine.
Restituzione prima del termine: bancarotta fraudolenta per distrazione
Sono questi i chiarimenti resi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 39139 del 26 settembre 2023, pronunciata in rigetto del ricorso di un imprenditore, ritenuto responsabile per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, asseritamente integrato dalla restituzione parziale, in favore della società controllante, degli importi precedentemente versati da questa in conto di futuro aumento di capitale sociale della controllata.
Nella specie, il versamento effettuato era stato contabilizzato come futura ricapitalizzazione della società controllata, senza l'individuazione formale di un termine finale.
Ne discendeva che detto conferimento, in quanto inquadrabile quale investimento di rischio sine die, non avrebbe potuto essere restituito al socio conferente né questi poteva esigerne la restituzione, durante l'intera vita della società.
Diritto del socio alla restituzione del conferimento, quando sorge?
Nella decisione, gli Ermellini hanno evidenziato come il socio conferente abbia diritto alla restituzione, qualora non segua la delibera dell'aumento di capitale, anche durante la vita della società, atteso che il suo apporto è destinato alla copertura anticipata di un determinato aumento di capitale non ancora deliberato, così da sostanziarsi in un'anticipazione della sottoscrizione del capitale destinata a perfezionarsi solo con la deliberazione societaria successiva.
La somma anticipata, tuttavia, resta vincolata fino a quando non si verifica la condizione, sospensiva o risolutiva, della mancata delibera entro un termine che deve essere necessariamente determinato.
Salvataggio mediante conferimento, garanzia di informazione per i creditori
Il salvataggio che i soci attuino mediante integrazioni del patrimonio, così, non può prescindere dalla garanzia di una informazione simmetrica tra soci e terzi sulle condizioni finanziarie della società.
Ne discende che il conferimento destinato a coprire futuri aumenti di capitali deve essere assoggettato a un termine finale conoscibile anche dal ceto creditorio in quanto i creditori confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali.
Diversamente ragionando, il rischio di impresa si trasferirebbe dalla società ai creditori e si consentirebbe la restituzione sine causa di somme conferite per altra ragione.
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