Banca: per il cliente accesso gratuito ai dati personali

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Con provvedimento del 23 luglio 2009, il Garante della privacy ha accolto il ricorso presentato da una società in accomandita semplice che chiedeva alla sua banca di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano con riferimento ai vari rapporti di conto corrente di cui era intestataria. Mentre la banca aveva risposto che, ai sensi del art. 119 del TUB, per la messa a disposizione di quanto richiesto la cliente avrebbe dovuto pagare una somma per ciascun documento, il Garante ha sottolineato che il diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato al pagamento di commissioni o rimborsi. L'Autority ha ordinato alla banca di provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta entro un termine perentorio condannando, altresì, la stessa al rimborso delle spese del ricorso.

Eleonora Pergolari
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Trasparenza bancaria senza spese per i clienti - Ciccia

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