Banca d'Italia: disposizioni attuative sulla tenuta dell'archivio unico informatico

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Con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009, la Banca d'Italia ha adottato un provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Destinatari del testo sono le Banche, le SIM, gli SGR, le società fiduciarie nonché tutti gli altri intermediari finanziari.

In particolare, viene precisato come gli obblighi di registrazione sussistano in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore. La registrazione dovrà essere effettuata anche per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000. Nell'archivio unico informatico dovranno essere inseriti i seguenti dati: - con riferimento ai rapporti continuativi - la data, il numero del rapporto, i dati identificativi, il ramo e il sottogruppo di attività economica del cliente intestatario del rapporto unitamente ai dati identificativi di eventuali soggetti delegati a operare per conto del cliente nonché ai dati identificativi del titolare effettivo qualora quest’ultimo sia diverso dal soggetto intestatario del rapporto; - con riferimento all’operazione - la data, il punto operativo in cui è stata disposta, la causale, l’importo, il numero dell’eventuale rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente e i dati identificativi dell’eventuale soggetto esecutore. Le disposizioni del provvedimento si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere a partire dal 1° giugno 2010.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Antiriciclaggio con registrazioni separate – Vedana

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