Azioni positive sulle co.co.co

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Con la circolare n. 16 del 18 maggio 2006 il ministero del Lavoro fornisce dei chiarimenti sull’applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 9 della legge n. 53/2000 sulla riforma dei congedi parentali. E’ cioè prevista la possibilità di incentivi alle imprese con lavoratrici in maternità. In altre parole, nel caso specifico di sostituzioni di soggetti inquadrati con il co.co.co, assenti perchè in congedo di maternità/paternità o parentale, la circolare dà titolo all’impresa di utilizzare gli incentivi sui progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare. Gli incentivi in questione sono i contributi a carico del fondo per l’occupazione a favore delle aziende che applicano accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità. La circolare, quindi, precisa quali sono i soggetti che possono presentare la richiesta di finanziamento (imprese di diritto privato, individuali o collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale; sono invece esclusi gli enti pubblici, le pubbliche Amministrazioni, comprese le Asl); la durata delle azioni (la durata massima delle azioni è di 24 mesi; comunque, la durata deve essere proporzionata alle effettive esigenze, in relazione alle mansioni svolte e alla posizione ricoperta in azienda, del lavoratore in rientro da un congedo parentale e, quindi, alla durata dello stesso. In ogni caso, la necessità del programma di formazione richiede un congedo minimo di almeno 60 giorni); i termini di presentazione dei progetti (le domande devono essere fatte pervenire entro e non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno; come termine di presentazione varrà la data di arrivo del progetto e non quella del timbro postale di partenza del plico).

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Azioni positive sulle co.co.co – Cirioli

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